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	<title>Centro di Psicologia Legale &#187; Andrea Ambrosetti</title>
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	<description>Avvocati, medici legali e psicologi al tuo servizio.</description>
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		<title>La procedura per la tutela e difesa delle madri esposte a rischi lavorativi</title>
		<link>http://www.psicologialegale.it/tutela-difesa-madri-rischi-lavorativi/2010/01/21/</link>
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		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Ambrosetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti delle Donne]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[allattamento]]></category>
		<category><![CDATA[gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratrici]]></category>
		<category><![CDATA[maternità]]></category>
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		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Decreto Legislativo 151/2001 recante “Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità” impone al datore di lavoro (D.Lgs.645/98 e Legge 53/00 e D.Lgs.151/2001) di valutare i rischi anche in relazione alla gravidanza ed all&#8217;allattamento, ed  identificare i luoghi di lavoro “sicuri” ove  permettere alla donna in gravidanza di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1031" title="La procedura per la tutela e difesa delle madri esposte a rischi lavorativi" src="http://www.psicologialegale.it/wp-content/uploads/2009/01/immagine10.jpg" alt="" width="400" height="216" /></p>
<p>Il Decreto Legislativo 151/2001 recante “Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità” impone al datore di lavoro (D.Lgs.645/98 e Legge 53/00 e D.Lgs.151/2001) di valutare i rischi anche in relazione alla gravidanza ed all&#8217;allattamento, ed  identificare i luoghi di lavoro “sicuri” ove  permettere alla donna in gravidanza di continuare a svolgere la sua attività.</p>
<p>Tale tutela prevista dalla legge è rivolta a tutte le lavoratrici dipendenti, pubbliche e private, in formazione lavoro, part-time, socie di cooperative o di società, le utenti dei servizi di orientamento e formazione scolastica, universitaria, professionale.<br />
la lavoratrice, accertato lo stato di gravidanza  lo comunica al Datore di Lavoro con un certificato medico di gravidanza rilasciato su carta intestata del S.S.N a firma di un medico di una struttura pubblica o convenzionata con il S.S.N. <span id="more-1030"></span></p>
<p>Se lo spostamento non è possibile, il datore di lavoro avvia procedura di anticipo del congedo di maternità indirizzando la lavoratrice al Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) dell’A. ULss o alla Direzione Provinciale del lavoro competenti per il territorio dove ha sede l’azienda, con una dichiarazione scritta che deve contenere:<br />
I dati aziendali, i dati della lavoratrice, la mansione svolta ed i rischi connessi.<br />
Inoltre dovrà esplicare la non possibilità di spostamento in relazione all’organizzazione aziendale, indicando il relativo periodo. La lavoratrice dovrà presentarsi negli uffici sopraesposti con certificato del medico del S.S.N nel quale siano indicate l’epoca di gestazione e la data presunta del parto.</p>
<p>Se lo spostamento è possibile IL DATORE DI LAVORO</p>
<ol>
<li>segnala lo stato di gravidanza della dipendente alla Direzione e/o responsabile del personale, secondo le procedure adottate da ogni singola Azienda</li>
<li>informa la lavoratrice e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  sui rischi presenti sul luogo di lavoro; sulle attività che devono essere evitate, le precauzioni e i dispositivi di protezione individuale da utilizzare; sulle procedure aziendali esistenti a tutela della salute e della sicurezza della stessa e del nascituro; sulle norme di tutela di tipo amministrativo e contrattuale.</li>
<li>richiede ai Dirigenti o preposti con la collaborazione del Medico Competente, del Servizio di Prevenzione e Protezione, una valutazione delle attività che possono comportare un rischio per la signora in stato interessante e il nascituro per verificare il possibile mantenimento della lavoratrice presso la stessa UO con limitazioni o cambio della mansioni.</li>
</ol>
<p>Se la lavoratrice ha continuato a svolgere la sua attività e la gravidanza è proseguita senza complicanze, la dipendente può chiedere l’astensione dal lavoro in momenti diversi</p>
<ol>
<li><strong>Astensione anticipata</strong> che deve essere richiesta al DPL, entro i tre mesi antecedenti alla data presunta del parto, nel caso in cui si svolgano lavori ritenuti gravosi e/o pregiudizievoli in relazione all’avanzato stato di gravidanza. La DPL può, verificata la presenza delle condizioni citate, disporre l’astensione dal lavoro a partire da 3 mesi prima del parto.</li>
<li><strong>Astensione obbligatoria</strong> Ha una durata di cinque mesi, che possono essere così  distribuiti:
<ol>
<li>due mesi prima della data presunta del  parto e tre mesi dopo la data del parto;</li>
<li>un mese prima della data presunta del parto e quattro mesi dopo il parto (flessibilità dell&#8217;astensione obbligatoria). Questa opzione può essere richiesta dalla lavoratrice nel settimo mese di gravidanza consegnando un certificato rilasciato dal ginecologo del S.S.N. o con esso convenzionato.</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p>In caso di attività a rischio per l&#8217;allattamento questo periodo è prolungato sino a sette mesi dopo il parto. La lavoratrice può inoltrare la domanda al datore di lavoro entro il terzo mese di vita del bambino.</p>
<p><strong>ADOZIONI E AFFIDAMENTI (artt.26,27,31,36,37,45,50)</strong></p>
<p>Nel caso di adozione od affidamento di un bambino la madre può richiedere il periodo di astensione obbligatoria. Il congedo può essere richiesto dalla lavoratrice nel caso il bambino non abbia un età maggiore a sei anni e deve essere usato durante i tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva od affidataria.</p>
<p><strong>Si ricorda che</strong>:</p>
<ul>
<li>In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.</li>
<li>In caso di parto posticipato i conteggi di astensione obbligatoria post-partum,  partono dalla data effettiva del parto.</li>
</ul>
<p>Per quanto riguarda la retribuzione  le lavoratrici hanno diritto, fatto salvo diversa disposizione contrattuale, ad un’indennità giornaliera pari all’80 % della retribuzione.</p>
<ul>
<li>anche il lavoro notturno ( ore 24.6.00) è vietato dal momento dell’accertamento dello stato di gravidanza fino ad un anno di età del bambino. Inoltre che la lavoratrice non può essere obbligata a prestare lavoro notturno fino al compimento del 3° anno di età del bambino ( art. 53 D.lgs 151/01)</li>
<li>anche Il pendolarismo, nel caso di lunghi tragitti casa- lavoro, potrebbe costituire fattore di rischio, per cui è previsto l’anticipo di un mese el congedo di maternità ( art.17 DLgs 151/01.)</li>
</ul>
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		<title>Bacio e violenza sessuale</title>
		<link>http://www.psicologialegale.it/bacio-e-violenza-sessuale/2008/12/18/</link>
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		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 15:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Ambrosetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danno Esistenziale]]></category>
		<category><![CDATA[abuso]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Ambrosetti]]></category>
		<category><![CDATA[rubare]]></category>
		<category><![CDATA[violenza]]></category>

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		<description><![CDATA[Il bacio, uno dei gesti più belli che l’uomo si scambia trasferendo emozioni, sentimenti, vibrazioni, un gesto così, apparentemente innocuo ma capace di raggiungere le radici profonde dell’essere, se rubato potrebbe creare situazioni molto spiacevoli raggiungendo il reato. La normativa. Ai sensi del primo comma dell’art. 609 bis c.p. “Chiunque, con violenza o minaccia o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-918" title="Bacio e violenza sessuale" src="http://www.psicologialegale.it/wp-content/uploads/2008/12/immagine.jpg" alt="" width="400" height="242" /></p>
<p>Il bacio, uno dei gesti più belli che l’uomo si scambia trasferendo emozioni, sentimenti, vibrazioni, un gesto così, apparentemente innocuo ma capace di raggiungere le radici profonde dell’essere, se rubato potrebbe creare situazioni molto spiacevoli raggiungendo il reato.</p>
<p>La normativa. Ai sensi del primo comma dell’art. 609 bis c.p. “<em>Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni</em>”.<br />
Escludendo l’area della violenza o minaccia,  calandosi nei giorni quotidiani, nei rapporti amicali, nei rapporti con i colleghi, quando un’avance diventa reato? Può un bacio dato sul collo della “vittima” o cercare di rubare un bacio sulle labbra, integrare il delitto di violenza sessuale?</p>
<p>Per alcuni soggetti vengono considerate solo delle avances non incidenti sulla libertà sessuale della donna, per alcune donne diventa un gioco, una lotta di supremazia, in altre situazioni potrebbe essere un ‘esplorare  con l’olfatto, con le energie dei corpi che si sfiorano ma non si toccano per poi dirompere in un bacio appassionato, per altre persone diventa una manifestazione d’affetto, per altre un comportamento sociale, il mondo della poesia racconta di baci rubati, di amanti che sognano di rubare un candido bacio.</p>
<p><strong>Qual è la linea che, oggi, separa l’avance dalla violenza? Esprimi la tua opinione?</strong></p>
<p>Autore: Andrea Ambrosetti</p>
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		<title>Quando il tentativo di riconciliazione diventa stalking.</title>
		<link>http://www.psicologialegale.it/riconciliziane-stalking/2008/09/18/</link>
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		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 15:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Ambrosetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stalking]]></category>
		<category><![CDATA[assillante]]></category>
		<category><![CDATA[danno da stalking]]></category>
		<category><![CDATA[inseguimento]]></category>
		<category><![CDATA[molestatore]]></category>
		<category><![CDATA[molestia]]></category>
		<category><![CDATA[molestie]]></category>
		<category><![CDATA[ossessivo]]></category>
		<category><![CDATA[pedinamento]]></category>
		<category><![CDATA[stalker]]></category>

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		<description><![CDATA[Lo stalking è un fenomeno psicologico e sociale conosciuto anche come “sindrome del molestatore assillante”, “inseguimento ossessivo” o anche obsessional following. In Italia lo stalking è considerato reato da tempi molto recenti. Soltanto nella seduta del 18 giugno 2008, infatti, il Consiglio dei Ministri ha introdotto nel nostro codice penale il reato di stalking (articolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.psicologialegale.it/wp-content/uploads/2008/10/images3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-770" title="stalking" src="http://www.psicologialegale.it/wp-content/uploads/2008/10/images3.jpg" alt="" width="400" height="304" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Lo stalking è un fenomeno psicologico e sociale conosciuto anche come “<strong>sindrome del molestatore assillante</strong>”, “<strong>inseguimento ossessivo</strong>” o anche obsessional following.<br />
In Italia lo stalking è considerato reato da tempi molto recenti. Soltanto nella seduta del 18 giugno 2008, infatti, il Consiglio dei Ministri ha introdotto nel nostro codice penale il reato di stalking (articolo 612-bis, atti persecutori), relativo  a &#8220;quei comportamenti ripetuti, consistenti in molestie e minacce, che creano nella persona offesa paura per la propria incolumità o per quella di persone legate da vincoli di parentela o di affetto, tali da indurre a modificare il proprio stile di vita in maniera significativa”.<br />
La sanzione, per tale reato  oscilla tra i sei mesi e i quattro anni di carcere, salvo un aggravamento di pena fino a due terzi in caso di recidiva, fino alla metà (con procedibilità d&#8217;ufficio), se il fatto è commesso nei confronti di un minore, ovvero, se ricorre una delle circostanze aggravanti di cui all&#8217;articolo 339 c.p..<br />
Ma quand&#8217;è che un corteggiamento assillante, delle attenzioni ossessive si trasformano in stalking?<br />
Lo stalkers nella manifestazione dei suoi comportamenti è, generalmente,  spinto da diverse motivazioni tra cui le più frequenti sono:<span id="more-668"></span></p>
<ul>
<li> il desiderio di avvicinare qualcuno dal quale è attratto in maniera ossessiva,</li>
<li>la voglia di riallacciare una relazione con un ex partner,</li>
<li>la conquista ad ogni costo o il tentativo assillante di iniziare una relazione d&#8217;amore</li>
<li>il desiderio di vendetta per  un presumibile torto subito, (da un ex collega di lavoro, cliente o fornitore, partner)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso,  la vittima, non è  vissuta dal molestatore come un soggetto, una persona conosciuta ed apprezzata,  ma diviene l’oggetto, il &#8220;mezzo&#8221; attraverso cui placare le proprie pulsioni, e soddisfare  il bisogni di riconoscimento e di attenzione.<br />
Per raggiungere i suoi scopi, lo stalker  mette in atto una seri di comportamenti fastidiosi e molesti nei confronti della vittima designata:</p>
<ul>
<li>comunicazioni non desiderate: generalmente l’attenzione è posta sulla vittima, ma a seconda dei casi, lo stalker, manifesta comportamenti invadenti anche con i famigliari e gli amici della vittima. Lettere, telefonate, sms, mail, sono tra gli strumenti maggiormente utilizzati.</li>
<li>contatti non desiderati: il molestatore cerca di pedinare la vittima, la segue sul posto di lavoro, l’aspetta sotto casa, frequenta i posti della vittima come il bar o la palestra, fino a cercare di  inserirsi nella rete sociale della vittima, per poi entrare nella sfera personale con spedizioni di regali non desiderati, messaggi sulla macchina della vittima, messaggi o scritte sui muri fuori dall’abitazione e dove è possibile la cancellazione di servizi  come abbonamenti postali a riviste o servizi fondamentali, quali luce, gas, telefono ect.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Un comportamento normale diviene  stalking quando non si accettano i ripetuti no, quando lo stalker non accetta il rifiuto da parte dell’ altra/o, non accettando la mancanza di interesse, oppure non accettando la fine di una relazione; le ricerche empiriche individuano patologico un comportamento insistente e reiterato dopo due settimane, se la vittima ha manifestato il proprio disinteresse e il desiderio di essere lasciata in pace. E&#8217; allora, infatti, che i comportamenti messi in atto dallo stalker non vengono più vissuti dalla vittima come semplici manifestazioni di interesse nei suoi confronti, ma cominciano a destare in questa fastidio, paura, ansia e/o fobie.</p>
<p style="text-align: justify;">Dott. Andrea Ambrosetti</p>
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