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	<title>Centro di Psicologia Legale &#187; Diritti degli Anziani</title>
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	<description>Avvocati, medici legali e psicologi al tuo servizio.</description>
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		<title>La malattia di Alzheimer: perdere i ricordi è perdere sé stessi</title>
		<link>http://www.psicologialegale.it/malattia-alzheimer-perdita-ricordi/2009/01/07/</link>
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		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott.ssa Carmen Pernicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti degli Anziani]]></category>
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		<description><![CDATA[Ogni mattino Carlo si scopre innamorato della stessa donna, Elena, e la corteggia timidamente sebbene lei sia già sua moglie e lui non lo ricordi. E&#8217; la trama del cortometraggio &#8220;Ogni Giorno&#8221; con Stefania Sandrelli e Carlo delle Piane, realizzato da SKY Cinema e Nuvola Film con il sostegno della Federazione Alzheimer Italia, che narra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.psicologialegale.it/wp-content/uploads/2009/01/immagine1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-968" title="malattia di Alzheimer" src="http://www.psicologialegale.it/wp-content/uploads/2009/01/immagine1.jpg" alt="" width="400" height="200" /></a></p>
<p>Ogni mattino Carlo si scopre innamorato della stessa donna, Elena, e la corteggia timidamente sebbene lei sia già sua moglie e lui non lo ricordi.<br />
E&#8217; la trama del cortometraggio &#8220;Ogni Giorno&#8221; con Stefania Sandrelli e Carlo delle Piane, realizzato da SKY Cinema e Nuvola Film con il sostegno della Federazione Alzheimer Italia, che narra con delicatezza un&#8217;esperienza drammatica come la malattia di Alzheimer, che colpisce la memoria, e che cancella i ricordi di una vita.</p>
<p>La malattia di Alzheimer è la forma di demenza più diffusa nei paesi industrializzati. In Italia colpisce circa 600.000 persone e si calcola che nei prossimi vent&#8217;anni questa cifra raddoppierà.<br />
Si tratta di una forma di demenza progressiva, dovuta a un processo degenerativo a carico di numerose cellule nervose della corteccia cerebrale e di altre aree del cervello.<br />
Prende il nome dal medico tedesco Alois Alzheimer che nel 1906 osservò alcuni cambiamenti nei tessuti cerebrali di una donna morta a causa di un’insolita malattia mentale.<span id="more-967"></span></p>
<p>Il Dr. Alzheimer trovò gruppi anomali e fasci aggrovigliati di fibre nervose. Gli agglomerati sono oggi definiti placche amiloidi e i fasci di fibre aggrovigliate sono detti viluppi neuro-fibrillari.<br />
La spiegazione corrente dei meccanismi della malattia di Alzheimer è quella della distruzione dei neuroni, soprattutto in alcune aree cerebrali, a causa di queste due formazioni patologiche: le placche contenenti la proteina beta-amiloide e i grovigli neuro fibrillari contenenti la proteina tau, due sostanze presenti fisiologicamente nel cervello.</p>
<p>Gli scienziati hanno poi individuato altri cambiamenti nel cervello delle persone vittime di Alzheimer: una perdita di cellule e di vie nervose nelle aree del cervello vitali per la memoria e per altre abilità mentali e anche un abbassamento dei livelli di alcune sostanze chimiche presenti nel cervello che mediano la comunicazione di messaggi complessi tra le cellule nervose.<br />
Uno dei primi sintomi dell&#8217;Alzheimer è costituito dalla perdita di memoria, inizialmente lieve e col tempo sempre più estesa, soprattutto per quel che riguarda la memoria a breve termine. Altri sintomi sono:</p>
<ul>
<li>disorientamento,</li>
<li>perdita della capacità di attenzione e di orientamento,</li>
<li>difficoltà nel calcolo,</li>
<li>ansia,</li>
<li>depressione,</li>
<li>disturbi di personalità.</li>
</ul>
<p>Da una ricerca, condotta da Rocca et al. del Mayo Clinic College of Medicine di Rochester, Usa su circa quattromila parenti di primo grado di persone con Parkinson, è risultato che nei familiari di malati di Parkinson il rischio di declino cognitivo o di Alzheimer cresce del 37%.<br />
Tale rischio aumenta fino al 73% nei parenti dei soggetti che sviluppano il Parkinson prima dei 66 anni.<br />
Secondo gli autori dello studio, che è stato pubblicato su “Archives of Neurology”, i risultati suggeriscono l’esistenza di una serie di fattori di rischio comuni ad Alzheimer e Parkinson, forse anche di tipo genetico.<br />
A oggi per la cura della malattia d’Alzheimer non ci sono farmaci che possono portare a completa guarigione, ma esistono farmaci che possono rallentarne la progressione e ridurre alcuni sintomi come, ad esempio, l’aggressività, l’ansia, deliri ed allucinazioni, depressione, disturbi del sonno.</p>
<p>Forse in futuro un esame del sangue riuscirà a individuare il declino cognitivo in arrivo. Gli scienziati ci stanno lavorando in tutto il mondo.<br />
Negli Usa, ricercatori dell’Università di Stanford, California, hanno messo a punto un test, pubblicato a ottobre su “Nature Medicine”, che riconosce, nove volte su dieci, i malati di Alzheimer.<br />
Gli scienziati hanno scoperto che nel sangue di chi è destinato all’Alzheimer sono presenti, anche nelle primissime fasi della malattia, dosi caratteristiche di 18 proteine che servono a far comunicare le cellule fra loro.</p>
<p>Nonostante sia di indubbio interesse, questo studio richiede di essere confermato.<br />
In Italia, uno studio, apparso ad agosto su “Molecular Psychiatry”, ha proposto un nuovo marcatore della malattia di Alzheimer, misurabile nel sangue mediante un piccolo prelievo.<br />
I dati mostrano anche una correlazione positiva del parametro con l’età, osservazione che suggerisce come la maggiore utilità del marcatore riguardi i pazienti fino a 75 anni di età.<br />
Il risultato è frutto di una collaborazione tra due gruppi italiani delle Università di Pavia (coordinato da Stefano Govoni del Dipartimento di Farmacologia) e di Brescia (Maurizio Memo del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologie) e di un progetto di ricerca realizzato con i fondi del Ministero dell’Università e della Ricerca.<br />
Si tratta di esami che, per il momento, sono da utilizzare unicamente in ambito di ricerca e non nella pratica clinica.</p>
<p>Di grande importanza è l&#8217;assistenza fisica e psichica al malato, che non sempre può essere garantita dai suoi familiari e in alcuni casi va affidata a figure professionali specializzate.<br />
La malattia, infatti, ha un forte impatto sociale della malattia e porta con sé la crescente necessità di supportare le famiglie coinvolte nel loro compito assistenziale, con interventi socio-sanitari ancora oggi molto scarsi.</p>
<p><strong>Richiedi una consulenza per la tutela dei diritti della persona anziana in strutture ospedaliere e residenziali, per interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno, capacità di testamento, danno biologico psichico. Invia una mail a <a href="mailto:info@psicologialegale.it">info@psicologialegale.it</a></strong></p>
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		<title>Amministrazione di sostegno</title>
		<link>http://www.psicologialegale.it/amministrazione-di-sostegno/2008/06/06/</link>
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		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 13:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott.ssa Carmen Pernicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti degli Anziani]]></category>
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		<description><![CDATA[La legge sull&#8217;amministrazione di sostegno (legge 9 gennaio 2004, n. 6) ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell&#8217;espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Le persone che, a causa di un&#8217;infermità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">La legge sull&#8217;amministrazione di sostegno (legge 9 gennaio 2004, n. 6) ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell&#8217;espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.</p>
<p align="justify">Le persone che, a causa di un&#8217;infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell&#8217;impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo di residenza o domicilio.</p>
<p align="justify">
<p align="justify"><strong>Chi può richiedere l&#8217;amministrazione di sostegno?</strong><br />
L&#8217;amministrazione di sostegno può essere richiesta da:<br />
- il beneficiario stesso, anche se minore, interdetto o inabilitato,<br />
- parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, convivente,<br />
- responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell&#8217;assistenza del beneficiario (gli operatori dei servizi pubblici e privati non possono essere nominati amministratori di sostegno),<br />
- Pubblico Ministero<br />
Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata deve essere presentato insieme alla richiesta di revoca dell&#8217;interdizione o dell&#8217;inabilitazione davanti al giudice competente per quest&#8217;ultima.<br />
Coloro che non rientrano in nessuna di queste categorie possono richiedere ai servizi sanitari e sociali l&#8217;apertura del procedimento per amministrazione di sostegno oppure al Pubblico Ministero l&#8217;interdizione o l&#8217;inabilitazione d&#8217;ufficio o la trasmissione degli atti per competenza al giudice tutelare.</p>
<p align="justify">
<p align="justify"><strong>Che cosa bisogna scrivere nella domanda?</strong><br />
Nel ricorso, (esenta da contributo unificato, con marca da bollo di euro 8.00) vanno indicati:<br />
-	le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, certificato di nascita, copia del documento del beneficiario e del/dei ricorrente/i;<br />
-	le ragioni della richiesta, allegando documentazione medica, proveniente dai servizi sanitari e sociali, che attesti l&#8217;infermità ovvero menomazione fisica o psichica e la conseguente impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi,<br />
-	nominativo, domicilio e recapito telefonico del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario (se tali elementi sono noti al ricorrente); la sottoscrizione del ricorso da parte degli stessi vale come adesione alla richiesta e alla proposta di nomina di amministrazione di sostegno indicata nel ricorso;<br />
-	descrizione delle condizioni di vita e della situazione socio-ambientale del beneficiario, nonché indicazione dei mezzi di sussistenza e del patrimonio dello stesso, con rendite catastali;<br />
-	indicazione degli atti da compiere nell&#8217;interesse del beneficiario ,(ad esempio, riscossione della pensione; pagamento dei canoni di locazione, degli stipendi a colf o badanti; riscossione crediti; blocco conto bancario o altri depositi, etc.), delle principali spese ed i bisogni del beneficiario onde prevedere un importo mensile che serva a sostenerle e soddisfarli;<br />
-	accettazione da parte della persona indicata come amministrazione di sostegno, con generalità, residenza e recapito telefonico, fatto salvo il potere di scelta del giudice tutelare;<br />
-	delega alla persona che materialmente presenta il ricorso, se diversa dal ricorrente, copia documento del delegato.<br />
In caso di richiesta di accesso domiciliare al Giudice Tutelare occorre allegare un certificato di intrasportabilità.</p>
<p align="justify">
<p align="justify"><strong>Quali sono i tempi?</strong><br />
Il Giudice Tutelare nomina, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, l&#8217;amministratore di sostegno, con decreto motivato immediatamente esecutivo.<br />
Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell&#8217;ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.<br />
Se l&#8217;interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell&#8217;interdizione o dell&#8217;inabilitazione.</p>
<p align="justify">
<p align="justify"><strong>Come avviene la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno?</strong><br />
Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d&#8217;ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l&#8217;amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.<br />
Se la durata dell&#8217;incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d&#8217;ufficio prima della scadenza del termine.<br />
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l&#8217;apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all&#8217;articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.<br />
Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.<br />
La scelta dell&#8217;amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario. L&#8217;amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, o in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.</p>
<p align="justify">
<p align="justify"><strong>Quali sono i principali compiti dell&#8217;amministratore di sostegno?</strong><br />
Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l&#8217;assistenza necessaria dell&#8217;amministratore di sostegno e può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.<br />
Nello svolgimento dei suoi compiti l&#8217;amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso.<br />
Gli atti compiuti dall&#8217;amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all&#8217;oggetto dell&#8217;incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell&#8217;amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Possono essere annullati, su domanda dell&#8217;amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi e aventi causa, anche gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l&#8217;amministrazione di sostegno.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff6600;">Per richiedere l&#8217;assistenza della nostra equipe per la presentazione del ricorso e per fissare un appuntamento puoi inviare una email all’indirizzo <span style="color: #ff6600;"><a title="Richiedi info o Servizio" href="mailto:info@psicologialegale.it" target="_blank">info@psicologialegale.it</a></span> o chiamare il numero </span></strong><span id="__skype_highlight_id" class="skype_tb_injection" onmousedown="SkypeSetCallButtonPressed(this, 1,0,0)" onmouseup="SkypeSetCallButtonPressed(this, 0,0,0)" onmouseover="SkypeSetCallButton(this, 1,0,0);skype_active=SkypeCheckCallButton(this);" onmouseout="SkypeSetCallButton(this, 0,0,0);HideSkypeMenu();"><span id="__skype_highlight_id_left" class="skype_tb_injection_left" title="Skype actions" onmouseover="SkypeSetCallButtonPart(this, 1);" onmouseout="SkypeSetCallButtonPart(this, 0);"><span id="__skype_highlight_id_left_adge" class="skype_tb_injection_left_img" style="background-image: url(chrome://skype_ff_toolbar_win/content/cb_normal_l.gif);"><img class="skype_tb_img_adge" style="height: 11px; width: 7px;" src="chrome://skype_ff_toolbar_win/content/cb_transparent_l.gif" alt="" height="11" /></span><span id="__skype_highlight_id_left_img" class="skype_tb_injection_left_img" style="background-image: url(chrome://skype_ff_toolbar_win/content/cb_normal_m.gif);"><img class="skype_tb_img_flag" style="padding: 0px 1px 1px 0px; width: 16px; top: 0px; left: 1px;" src="chrome://skype_ff_toolbar_win/content/famfamfam/it.gif" alt="" /><img class="skype_tb_img_space" style="margin: 0px; padding: 0px; height: 1px; width: 1px;" src="chrome://skype_ff_toolbar_win/content/space.gif" alt="" width="1" height="1" /><img class="skype_tb_img_space" style="margin: 0px; padding: 0px; height: 1px; width: 1px;" src="chrome://skype_ff_toolbar_win/content/space.gif" alt="" width="1" height="1" /><img class="skype_tb_img_arrow" src="chrome://skype_ff_toolbar_win/content/arrow.gif" alt="" /><img class="skype_tb_img_space" style="margin: 0px; padding: 0px; height: 1px; width: 1px;" src="chrome://skype_ff_toolbar_win/content/space.gif" alt="" width="1" height="1" /><img class="skype_tb_img_space" style="margin: 0px; padding: 0px; height: 1px; width: 1px;" src="chrome://skype_ff_toolbar_win/content/space.gif" alt="" width="1" height="1" /></span></span><img class="skype_tb_img_space" style="margin: 0px; padding: 0px; height: 1px; width: 1px;" src="chrome://skype_ff_toolbar_win/content/space.gif" alt="" width="1" height="1" /><span id="__skype_highlight_id_right" class="skype_tb_injection_right" title="Call this phone number in Italy with Skype: +39067809928" onmouseover="SkypeSetCallButtonPart(this, 1)" onmouseout="SkypeSetCallButtonPart(this, 0)"><span id="__skype_highlight_id_innerText" class="skype_tb_innerText" style="background-image: url(chrome://skype_ff_toolbar_win/content/cb_normal_m.gif);"><img class="skype_tb_img_space" style="margin: 0px; padding: 0px; height: 1px; width: 1px;" src="chrome://skype_ff_toolbar_win/content/space.gif" alt="" width="1" height="1" /><img class="skype_tb_img_space" style="margin: 0px; padding: 0px; height: 1px; width: 1px;" src="chrome://skype_ff_toolbar_win/content/space.gif" alt="" width="1" height="1" /><img class="skype_tb_img_space" style="margin: 0px; padding: 0px; height: 1px; width: 1px;" src="chrome://skype_ff_toolbar_win/content/space.gif" alt="" width="1" height="1" /><img class="skype_tb_img_space" style="margin: 0px; padding: 0px; height: 1px; width: 1px;" src="chrome://skype_ff_toolbar_win/content/space.gif" alt="" width="1" height="1" />06/7809928</span><span id="__skype_highlight_id_right_adge" class="skype_tb_injection_left_img" style="background-image: url(chrome://skype_ff_toolbar_win/content/cb_normal_r.gif);"><img class="skype_tb_img_adge" style="height: 11px; width: 19px;" src="chrome://skype_ff_toolbar_win/content/cb_transparent_r.gif" alt="" height="11" /></span></span></span></p>
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