
Nel caso in cui il lavoratore non ritenga fondato il rifiuto dell’INAIL di corrispondergli le prestazioni o che non concordi sulla loro misura può presentare opposizione amministrativa entro tre anni dal ricevimento del provvedimento contestato, seguendo le procedure di cui all’art. 104 del Testo Unico.
Ricevuta la risposta alla sua opposizione, oppure non avendo ricevuto la risposta entro 60 giorni, l’assicurato che non ritiene ancora soddisfatto il suo diritto alle prestazioni può presentare ricorso giudiziario al giudice del lavoro. Tale ricorso deve essere effettuato entro il termine di tre anni e 150 giorni (210 giorni per le revisioni), altrimenti la relativa azione si prescrive insieme al diritto alle prestazioni.
Per gli infortuni avvenuti in ambito domestico (assicurazione casalinghe), il ricorso si presenta al Comitato amministratore dell’apposito Fondo autonomo speciale entro 90 giorni dalla data di emanazione del provvedimento dell’INAIL, per il tramite della Sede che ha emesso il provvedimento stesso.
In caso di decisione negativa del Comitato, o trascorsi 120 giorni dalla presentazione del ricorso senza aver ricevuto risposta, l’assicurato può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
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