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	<title>Centro di Psicologia Legale</title>
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	<description>Avvocati, medici legali e psicologi al tuo servizio.</description>
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		<title>Il nostro NO ai medici-spia</title>
		<link>http://www.psicologialegale.it/il-nostro-no-ai-medici-spia/2009/02/05/</link>
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		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 11:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott.ssa Carmen Pernicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti degli Immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[Carmen Pernicola]]></category>
		<category><![CDATA[emendamento]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[Kostas Moschochoritis]]></category>
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		<description><![CDATA[
Il Senato ignora l&#8217;allarme lanciato da medici, infermieri e ostetriche e approva, poche ore fa, il vergognoso emendamento della Lega al ddl Sicurezza che sopprime la norma che vietava ai medici di segnalare gli immigrati irregolari che chiedono assistenza al Servizio Sanitario Nazionale.
L&#8217;emendamento sopprime il comma 5 dell&#8217;articolo 35 del decreto legislativo del 25 luglio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1034" title="medici-spia" src="http://www.psicologialegale.it/wp-content/uploads/2009/02/immagine.jpg" alt="" /></p>
<p>Il Senato ignora l&#8217;allarme lanciato da medici, infermieri e ostetriche e approva, poche ore fa, il vergognoso emendamento della Lega al ddl Sicurezza che sopprime la norma che vietava ai medici di segnalare gli immigrati irregolari che chiedono assistenza al Servizio Sanitario Nazionale.</p>
<p>L&#8217;emendamento sopprime il comma 5 dell&#8217;articolo 35 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, ossia il Testo unico di disciplina dell&#8217;immigrazione, che recita: &#8220;L&#8217;accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all&#8217;autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano&#8221;.<br />
L&#8217;abrogazione del comma 5 lascia apre alla  possibilità concreta per l&#8217;immigrato irregolare di essere segnalato e/o denunciato da parte del personale sanitario contestualmente all&#8217;erogazione della prestazione sanitaria richiesta. Tale rischio non farà altro che accrescere paura e diffidenza  nell’immigrato privo di permesso di soggiorno e bisognoso di cure mediche, inducendolo a non ricorrere al Servizio Sanitario Nazionale e, di conseguenza, a ricercare pericolose soluzioni alternative.</p>
<p>&#8220;Siamo sconcertati per la scelta del Senato di aver consapevolmente ignorato il grido di allarme lanciato dagli ordini professionali di medici, infermieri e ostetriche e da centinaia di associazioni e rappresentanti della società civile&#8221;, ha dichiarato Kostas Moschochoritis, direttore generale di MSF Italia. &#8220;Una scelta che sancisce la caduta del principio del segreto professionale per il personale sanitario volto a tutelare il paziente come essere umano indipendentemente da ogni altra considerazione&#8221;.<br />
La norma è presente nel nostro ordinamento fin dal 1995, attraverso l&#8217;art. 13, proposto da una vasta area della società civile, del decreto legge n. 489/95. Il razionale della norma non è soltanto quello di fornire aiuto e cura agli immigrati irregolari, ma anche quella di dare piena attuazione all&#8217;art. 32 della Costituzione, secondo cui la salute è un diritto della persona tutelato dalle istituzioni, senza limitazioni di alcuna natura.<br />
Ci opponiamo con forza a questo emendamento e in generale al vergognoso disegno di legge Sicurezza, che prevede, tra l&#8217;altro, il pagamento di una tassa da parte degli immigrati che chiedono  il permesso di soggiorno e la legalizzazione delle cosiddette “ronde padane”, con l&#8217;auspicio che le tante voce infinitamente più autorevoli della nostra, che si levano da tempo dalle diverse comunità professionali e dalla società civile non restino inascoltate e inducano la Camera dei Deputati a rivedere la posizione già assunta dal Senato sul comma 5 dell&#8217;articolo 35 del Testo unico di disciplina dell&#8217;immigrazione.</p>
<p>Carmen Pernicola</p>
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		<title>La procedura per la tutela e difesa delle madri esposte a rischi lavorativi</title>
		<link>http://www.psicologialegale.it/tutela-difesa-madri-rischi-lavorativi/2009/01/21/</link>
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		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 11:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Ambrosetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti delle Donne]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[allattamento]]></category>
		<category><![CDATA[gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratrici]]></category>
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		<category><![CDATA[rischi.]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[
Il Decreto Legislativo 151/2001 recante “Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità” impone al datore di lavoro (D.Lgs.645/98 e Legge 53/00 e D.Lgs.151/2001) di valutare i rischi anche in relazione alla gravidanza ed all&#8217;allattamento, ed  identificare i luoghi di lavoro “sicuri” ove  permettere alla donna in gravidanza di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1031" title="La procedura per la tutela e difesa delle madri esposte a rischi lavorativi" src="http://www.psicologialegale.it/wp-content/uploads/2009/01/immagine10.jpg" alt="" width="400" height="216" /></p>
<p>Il Decreto Legislativo 151/2001 recante “Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità” impone al datore di lavoro (D.Lgs.645/98 e Legge 53/00 e D.Lgs.151/2001) di valutare i rischi anche in relazione alla gravidanza ed all&#8217;allattamento, ed  identificare i luoghi di lavoro “sicuri” ove  permettere alla donna in gravidanza di continuare a svolgere la sua attività.</p>
<p>Tale tutela prevista dalla legge è rivolta a tutte le lavoratrici dipendenti, pubbliche e private, in formazione lavoro, part-time, socie di cooperative o di società, le utenti dei servizi di orientamento e formazione scolastica, universitaria, professionale.<br />
la lavoratrice, accertato lo stato di gravidanza  lo comunica al Datore di Lavoro con un certificato medico di gravidanza rilasciato su carta intestata del S.S.N a firma di un medico di una struttura pubblica o convenzionata con il S.S.N. <span id="more-1030"></span></p>
<p>Se lo spostamento non è possibile, il datore di lavoro avvia procedura di anticipo del congedo di maternità indirizzando la lavoratrice al Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) dell’A. ULss o alla Direzione Provinciale del lavoro competenti per il territorio dove ha sede l’azienda, con una dichiarazione scritta che deve contenere:<br />
I dati aziendali, i dati della lavoratrice, la mansione svolta ed i rischi connessi.<br />
Inoltre dovrà esplicare la non possibilità di spostamento in relazione all’organizzazione aziendale, indicando il relativo periodo. La lavoratrice dovrà presentarsi negli uffici sopraesposti con certificato del medico del S.S.N nel quale siano indicate l’epoca di gestazione e la data presunta del parto.</p>
<p>Se lo spostamento è possibile IL DATORE DI LAVORO</p>
<ol>
<li>segnala lo stato di gravidanza della dipendente alla Direzione e/o responsabile del personale, secondo le procedure adottate da ogni singola Azienda</li>
<li>informa la lavoratrice e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  sui rischi presenti sul luogo di lavoro; sulle attività che devono essere evitate, le precauzioni e i dispositivi di protezione individuale da utilizzare; sulle procedure aziendali esistenti a tutela della salute e della sicurezza della stessa e del nascituro; sulle norme di tutela di tipo amministrativo e contrattuale.</li>
<li>richiede ai Dirigenti o preposti con la collaborazione del Medico Competente, del Servizio di Prevenzione e Protezione, una valutazione delle attività che possono comportare un rischio per la signora in stato interessante e il nascituro per verificare il possibile mantenimento della lavoratrice presso la stessa UO con limitazioni o cambio della mansioni.</li>
</ol>
<p>Se la lavoratrice ha continuato a svolgere la sua attività e la gravidanza è proseguita senza complicanze, la dipendente può chiedere l’astensione dal lavoro in momenti diversi</p>
<ol>
<li><strong>Astensione anticipata</strong> che deve essere richiesta al DPL, entro i tre mesi antecedenti alla data presunta del parto, nel caso in cui si svolgano lavori ritenuti gravosi e/o pregiudizievoli in relazione all’avanzato stato di gravidanza. La DPL può, verificata la presenza delle condizioni citate, disporre l’astensione dal lavoro a partire da 3 mesi prima del parto.</li>
<li><strong>Astensione obbligatoria</strong> Ha una durata di cinque mesi, che possono essere così  distribuiti:
<ol>
<li>due mesi prima della data presunta del  parto e tre mesi dopo la data del parto;</li>
<li>un mese prima della data presunta del parto e quattro mesi dopo il parto (flessibilità dell&#8217;astensione obbligatoria). Questa opzione può essere richiesta dalla lavoratrice nel settimo mese di gravidanza consegnando un certificato rilasciato dal ginecologo del S.S.N. o con esso convenzionato.</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p>In caso di attività a rischio per l&#8217;allattamento questo periodo è prolungato sino a sette mesi dopo il parto. La lavoratrice può inoltrare la domanda al datore di lavoro entro il terzo mese di vita del bambino.</p>
<p><strong>ADOZIONI E AFFIDAMENTI (artt.26,27,31,36,37,45,50)</strong></p>
<p>Nel caso di adozione od affidamento di un bambino la madre può richiedere il periodo di astensione obbligatoria. Il congedo può essere richiesto dalla lavoratrice nel caso il bambino non abbia un età maggiore a sei anni e deve essere usato durante i tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva od affidataria.</p>
<p><strong>Si ricorda che</strong>:</p>
<ul>
<li>In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.</li>
<li>In caso di parto posticipato i conteggi di astensione obbligatoria post-partum,  partono dalla data effettiva del parto.</li>
</ul>
<p>Per quanto riguarda la retribuzione  le lavoratrici hanno diritto, fatto salvo diversa disposizione contrattuale, ad un’indennità giornaliera pari all’80 % della retribuzione.</p>
<ul>
<li>anche il lavoro notturno ( ore 24.6.00) è vietato dal momento dell’accertamento dello stato di gravidanza fino ad un anno di età del bambino. Inoltre che la lavoratrice non può essere obbligata a prestare lavoro notturno fino al compimento del 3° anno di età del bambino ( art. 53 D.lgs 151/01)</li>
<li>anche Il pendolarismo, nel caso di lunghi tragitti casa- lavoro, potrebbe costituire fattore di rischio, per cui è previsto l’anticipo di un mese el congedo di maternità ( art.17 DLgs 151/01.)</li>
</ul>
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		<title>Fobie, attacchi di panico: combatterli è possibile.</title>
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		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 14:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott.ssa Loretta Cavazzini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discussioni di psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[ansia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
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		<description><![CDATA[
La fobia specifica, conosciuta in precedenza come fobia semplice, è definita attraverso il seguente set di criteri diagnostici (DSM-IV): paura marcata e persistente, eccessiva o irragionevole, provocata dalla presenza o dall&#8217;attesa di un oggetto o situazione specifici (es volare, altezza, animali, ricevere un&#8217;iniezione, vedere sangue).
Punto centrale della questione a mio avviso non è tanto mettere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1023" title="Fobie, attacchi di panico: combatterli è possibile." src="http://www.psicologialegale.it/wp-content/uploads/2009/01/immagine9.jpg" alt="" width="400" height="196" /></p>
<p>La fobia specifica, conosciuta in precedenza come fobia semplice, è definita attraverso il seguente set di criteri diagnostici (DSM-IV): paura marcata e persistente, eccessiva o irragionevole, provocata dalla presenza o dall&#8217;attesa di un oggetto o situazione specifici (es volare, altezza, animali, ricevere un&#8217;iniezione, vedere sangue).<br />
Punto centrale della questione a mio avviso non è tanto mettere a fuoco e capire cosa abbia originato tale paura, quanto comprendere ciò &#8211; che nel presente &#8211; ne favorisce il suo mantenimento, o  quali comportamenti, azioni e pensieri  ne sono alla base, indipendentemente da ciò che l&#8217;ha generata inizialmente.<br />
La persona che ha una fobia specifica a volte crede che la sua paura sia assurda, infondata e spesso  prova vergogna a sentirsi così.<span id="more-1022"></span></p>
<p>La reazione che si determina è quindi una reazione a catena che può iniziare con l&#8217;insorgere di    pensieri pessimistici dai quali poi scaturiscono sensazioni di impotenza fino a veri e propri stati depressivi. Processo che generalmente si verifica nel momento in cui ogni tentativo di curare autonomamente la propria paura, o di sopportare l&#8217;ansia che deriva non va a buon fine. Si crea in questo modo un circolo vizioso che alimenta piuttosto che fornire soluzioni al problema.</p>
<p>Tale meccanismo disfunzionale porta la persona a soffrire in anticipo dell&#8217;ansia relativa all&#8217;oggetto della fobia e si definisce appunto ansia anticipatoria che potremmo definire ancora meglio come  paura della paura. Da tale situazione spesso la persona tenta di liberarsi evitando l&#8217;oggetto o la situazione che le producono ansia o crisi di panico propriamente dette e descritte, da chi le soffre come una crisi isterica, nervosa &#8230;Ma non essendo evitabili con facilità tutti gli stimoli: oggetti o situazioni, che conducono alle fobie, la persona si sente spesso in imbarazzo evitando così anche le relazioni sociali e/o limitando le proprie attività (accade spesso, quando le fobie sono legate a situazioni, a luoghi, persone o mezzi di trasporto).</p>
<p>La richiesta, da parte di chi soffre di questi disagi, dell&#8217;intervento di uno psicologo a volte è bloccato a causa dell&#8217;imbarazzo che provano anche solo al pensiero che il loro problema sia ritenuto assurdo; altri pazienti pensano che lo psicologo non possa realmente aiutarli ma, attualmente, il trattamento psicologico è il mezzo più efficace, più breve e soprattutto non richiedente l&#8217;intervento farmacologico per la risoluzione di quasi tutte le forme fobiche e fobiche-ossessive.</p>
<p>La maggior parte delle persone che soffrono di forme fobiche non presentano una sola fobia “monofobia” ma più fobie contemporaneamente  e spesso un forte stato di ansia in molte situazioni che potrebbero rivelarsi imbarazzanti. Anche in questo caso, come spesso accade per le situazioni d&#8217;ansia, sono molte le persone fanno uso di ansiolitici. Chi invece ne ha paura finisce per credere  che la cura del suo problema sia impossibile.</p>
<p>Lo staff di Psicologia Legale &#8211; contattabile per eventuali consulenze inviando una e.m. all&#8217;indirizzo <a href="mailto:info@psicologialegale.it">info@psicologialegale.it</a> o chiamando il numero 067809928 &#8211; non utilizza metodologie di esposizione allo stimolo fobico per la terapia di questi disturbi, ma tecniche di comunicazione che mirano ad interrompere il circolo vizioso disfunzionale. Si chiede infatti l&#8217;aiuto del paziente stesso in fase preliminare per valutare il problema e successivamente per risolverlo.<br />
L&#8217;obiettivo è la risoluzione delle fobie in tempi possibilmente brevi associata ad un incremento del senso di volizione ed il recupero della serenità nell&#8217;affrontare le situazioni alle quali   quotidianamente la vita ci espone.</p>
<p><strong>Loretta Cavazzini</strong></p>
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		<title>La malattia di Alzheimer: perdere i ricordi è perdere sé stessi</title>
		<link>http://www.psicologialegale.it/malattia-alzheimer-perdita-ricordi/2009/01/07/</link>
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		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott.ssa Carmen Pernicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti degli Anziani]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
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Ogni mattino Carlo si scopre innamorato della stessa donna, Elena, e la corteggia timidamente sebbene lei sia già sua moglie e lui non lo ricordi.
E&#8217; la trama del cortometraggio &#8220;Ogni Giorno&#8221; con Stefania Sandrelli e Carlo delle Piane, realizzato da SKY Cinema e Nuvola Film con il sostegno della Federazione Alzheimer Italia, che narra con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.psicologialegale.it/wp-content/uploads/2009/01/immagine1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-968" title="malattia di Alzheimer" src="http://www.psicologialegale.it/wp-content/uploads/2009/01/immagine1.jpg" alt="" width="400" height="200" /></a></p>
<p>Ogni mattino Carlo si scopre innamorato della stessa donna, Elena, e la corteggia timidamente sebbene lei sia già sua moglie e lui non lo ricordi.<br />
E&#8217; la trama del cortometraggio &#8220;Ogni Giorno&#8221; con Stefania Sandrelli e Carlo delle Piane, realizzato da SKY Cinema e Nuvola Film con il sostegno della Federazione Alzheimer Italia, che narra con delicatezza un&#8217;esperienza drammatica come la malattia di Alzheimer, che colpisce la memoria, e che cancella i ricordi di una vita.</p>
<p>La malattia di Alzheimer è la forma di demenza più diffusa nei paesi industrializzati. In Italia colpisce circa 600.000 persone e si calcola che nei prossimi vent&#8217;anni questa cifra raddoppierà.<br />
Si tratta di una forma di demenza progressiva, dovuta a un processo degenerativo a carico di numerose cellule nervose della corteccia cerebrale e di altre aree del cervello.<br />
Prende il nome dal medico tedesco Alois Alzheimer che nel 1906 osservò alcuni cambiamenti nei tessuti cerebrali di una donna morta a causa di un’insolita malattia mentale.<span id="more-967"></span></p>
<p>Il Dr. Alzheimer trovò gruppi anomali e fasci aggrovigliati di fibre nervose. Gli agglomerati sono oggi definiti placche amiloidi e i fasci di fibre aggrovigliate sono detti viluppi neuro-fibrillari.<br />
La spiegazione corrente dei meccanismi della malattia di Alzheimer è quella della distruzione dei neuroni, soprattutto in alcune aree cerebrali, a causa di queste due formazioni patologiche: le placche contenenti la proteina beta-amiloide e i grovigli neuro fibrillari contenenti la proteina tau, due sostanze presenti fisiologicamente nel cervello.</p>
<p>Gli scienziati hanno poi individuato altri cambiamenti nel cervello delle persone vittime di Alzheimer: una perdita di cellule e di vie nervose nelle aree del cervello vitali per la memoria e per altre abilità mentali e anche un abbassamento dei livelli di alcune sostanze chimiche presenti nel cervello che mediano la comunicazione di messaggi complessi tra le cellule nervose.<br />
Uno dei primi sintomi dell&#8217;Alzheimer è costituito dalla perdita di memoria, inizialmente lieve e col tempo sempre più estesa, soprattutto per quel che riguarda la memoria a breve termine. Altri sintomi sono:</p>
<ul>
<li>disorientamento,</li>
<li>perdita della capacità di attenzione e di orientamento,</li>
<li>difficoltà nel calcolo,</li>
<li>ansia,</li>
<li>depressione,</li>
<li>disturbi di personalità.</li>
</ul>
<p>Da una ricerca, condotta da Rocca et al. del Mayo Clinic College of Medicine di Rochester, Usa su circa quattromila parenti di primo grado di persone con Parkinson, è risultato che nei familiari di malati di Parkinson il rischio di declino cognitivo o di Alzheimer cresce del 37%.<br />
Tale rischio aumenta fino al 73% nei parenti dei soggetti che sviluppano il Parkinson prima dei 66 anni.<br />
Secondo gli autori dello studio, che è stato pubblicato su “Archives of Neurology”, i risultati suggeriscono l’esistenza di una serie di fattori di rischio comuni ad Alzheimer e Parkinson, forse anche di tipo genetico.<br />
A oggi per la cura della malattia d’Alzheimer non ci sono farmaci che possono portare a completa guarigione, ma esistono farmaci che possono rallentarne la progressione e ridurre alcuni sintomi come, ad esempio, l’aggressività, l’ansia, deliri ed allucinazioni, depressione, disturbi del sonno.</p>
<p>Forse in futuro un esame del sangue riuscirà a individuare il declino cognitivo in arrivo. Gli scienziati ci stanno lavorando in tutto il mondo.<br />
Negli Usa, ricercatori dell’Università di Stanford, California, hanno messo a punto un test, pubblicato a ottobre su “Nature Medicine”, che riconosce, nove volte su dieci, i malati di Alzheimer.<br />
Gli scienziati hanno scoperto che nel sangue di chi è destinato all’Alzheimer sono presenti, anche nelle primissime fasi della malattia, dosi caratteristiche di 18 proteine che servono a far comunicare le cellule fra loro.</p>
<p>Nonostante sia di indubbio interesse, questo studio richiede di essere confermato.<br />
In Italia, uno studio, apparso ad agosto su “Molecular Psychiatry”, ha proposto un nuovo marcatore della malattia di Alzheimer, misurabile nel sangue mediante un piccolo prelievo.<br />
I dati mostrano anche una correlazione positiva del parametro con l’età, osservazione che suggerisce come la maggiore utilità del marcatore riguardi i pazienti fino a 75 anni di età.<br />
Il risultato è frutto di una collaborazione tra due gruppi italiani delle Università di Pavia (coordinato da Stefano Govoni del Dipartimento di Farmacologia) e di Brescia (Maurizio Memo del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologie) e di un progetto di ricerca realizzato con i fondi del Ministero dell’Università e della Ricerca.<br />
Si tratta di esami che, per il momento, sono da utilizzare unicamente in ambito di ricerca e non nella pratica clinica.</p>
<p>Di grande importanza è l&#8217;assistenza fisica e psichica al malato, che non sempre può essere garantita dai suoi familiari e in alcuni casi va affidata a figure professionali specializzate.<br />
La malattia, infatti, ha un forte impatto sociale della malattia e porta con sé la crescente necessità di supportare le famiglie coinvolte nel loro compito assistenziale, con interventi socio-sanitari ancora oggi molto scarsi.</p>
<p><strong>Richiedi una consulenza per la tutela dei diritti della persona anziana in strutture ospedaliere e residenziali, per interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno, capacità di testamento, danno biologico psichico. Invia una mail a <a href="mailto:info@psicologialegale.it">info@psicologialegale.it</a></strong></p>
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		<title>Quando il pedone investe il veicolo. Normativa e giurisprudenza a confronto</title>
		<link>http://www.psicologialegale.it/sinistro-investimento-pedone-veicolo/2009/01/07/</link>
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		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 12:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Obiettivo Psicologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infortunistica stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Chiara Lisanti]]></category>
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Non sempre in caso di investimento del pedone la responsabilità di un sinistro è imputabile al conducente del veicolo, specialmente laddove la causa esclusiva o quantomeno prevalente dell’accaduto sia stata la condotta gravemente imprudente e disattenta del pedone.
E’ la storia capitata ad un conducente di un motoveicolo che, in una giornata come tante altre, si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.psicologialegale.it/wp-content/uploads/2009/01/immagine.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-963" title="immagine" src="http://www.psicologialegale.it/wp-content/uploads/2009/01/immagine.jpg" alt="" width="400" height="200" /></a></p>
<p>Non sempre in caso di investimento del pedone la responsabilità di un sinistro è imputabile al conducente del veicolo, specialmente laddove la causa esclusiva o quantomeno prevalente dell’accaduto sia stata la condotta gravemente imprudente e disattenta del pedone.</p>
<p>E’ la storia capitata ad un conducente di un motoveicolo che, in una giornata come tante altre, si trovava a circolare in una strada trafficata di Roma. Mentre si accingeva a superare l’incrocio, sopraggiungeva d’improvviso un ragazzo che, noncurante che la luce rossa del semaforo vietasse ai pedoni di oltrepassare la carreggiata, si lanciava di corsa andando così ad urtare la moto.</p>
<p>L’esito del sinistro è apparso a dir poco anomalo: mentre il ragazzo non riportava alcuna lesione rilevante dallo scontro, il conducente il motoveicolo, che aveva tentato di evitare la collisione frenando bruscamente, scagliato con violenza sulla carreggiata veniva ricoverato d’urgenza in ospedale e sottoposto ad un lungo e delicato intervento chirurgico.  <span id="more-962"></span></p>
<p>Il caso illustrato, se pur apparentemente inconsueto,  non costituisce un’ ipotesi remota di ciò che avviene realmente sulle nostre strade urbane. Invero, situazioni simili hanno popolato le aule dei tribunali italiani dove, non in rari casi, i conducenti dei veicoli hanno visto riconosciuta una responsabilità quantomeno concorrente del pedone avventato in cui si erano imbattuti.</p>
<p>Alcune motivazioni ovvie si deducono dal testo del Nuovo Codice della Strada, regolamento che prevede a carico dei pedoni,  e non soltanto dei veicoli, determinate regole  di comportamento e di comune prudenza nell’attraversamento e percorrenza delle strade. In particolare l’art. 190 stabilisce che &#8220;<em>I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti” aggiungendo peraltro che “i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprappassaggi, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri</em>”.<br />
Una regola codicistica  più generale si ritrova nell’art 2043 del nostro codice civile che attribuisce una responsabilità extracontrattuale o aquiliana a colui che, per un fatto doloso o colposo, ha procurato un danno ingiusto a terzi. Quest’ultimo, secondo il nostro ordinamento, è obbligato a risarcire l’ offesa prodotta.</p>
<p>La disciplina sulla responsabilità aquiliana ex art 2043 c.c. ha la funzione di consentire il risarcimento del danno ingiusto, intendendosi come tale un danno inferto che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l’ordinamento quale, nel caso proposto, il diritto alla salute e  all’incolumità fisica.<br />
L’applicabilità dell’illecito civile in materia di circolazione stradale trova però un limite significativo nell’art 2054 c.c. che fissa un principio generale secondo il quale sussiste sempre, in caso di investimento di pedoni, una presunzione di colpa a carico del conducente il veicolo.</p>
<p>Ciò comporta un’inversione dell’onere della prova per cui non è il pedone, in quanto danneggiato, la parte tenuta a dimostrare la responsabilità del conducente (che si presume innocente) ma è quest’ultimo che dovrà fornire la prova, spesso ardua, di aver posto in essere tutte le misure di sicurezza e di cautela idonee ad impedire il fatto lesivo. Quanto alla prova liberatoria, è da sottolineare come essa sia formulata in modo assai rigoroso, pretendendosi che il conducente dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il fatto pregiudizievole (Cass., sez III, 2005 n. 20910).</p>
<p>A parere della giurisprudenza maggioritaria il comportamento negligente del pedone viene valutato prevalentemente in termini di corresponsabilità nella causazione dell’investimento, con percentuali che variano da caso a caso,  in proporzione al grado di negligenza e di imprudenza della condotta tenuta dallo stesso (Cass., sez. III, 2000 n. 10352). L’effettiva e completa impossibilità di evitare l’evento è infatti individuata soltanto ove sia riscontrabile un movimento del pedone talmente rapido, inaspettato ed anomalo  da non consentire il suo avvistamento tempestivo da parte del conducente il veicolo.</p>
<p>Tuttavia va segnalata una recente giurisprudenza di avviso contrario rispetto alla precedente. Una sentenza emessa dal Tribunale di Roma ha ascritto al pedone la colpa del sinistro, in quanto determinato da un suo attraversamento incauto e improvviso sulla carreggiata, dichiarando che “<em>il pedone, che attraversi la strada fuori dalle strisce pedonali, provocando la fermata delle auto per consentirgli l’attraversamento, deve prestare massima attenzione alle auto e alle moto (…) che si apprestino a  sorpassare a normale velocità  perché, se in tali circostanze, si verifica l’investimento, la colpa va imputata unicamente al pedone</em>” (Tribunale civile di Roma 2001 n. 640), tesi più tardi avvalorata e confermata anche dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. 2003 n. 9620).</p>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><em><em><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Chiara Lisanti</strong>,  dottoressa  in Giurisprudenza, iscritta alla pratica  forense</span></span></em></em></p>
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<div>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><em><em><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 12pt;">presso l&#8217;Ordine  degli Avvocati di Roma, attiva soprattutto nel settore civile</span></span></em></em></p>
</div>
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		<title>Bacio e violenza sessuale</title>
		<link>http://www.psicologialegale.it/bacio-e-violenza-sessuale/2008/12/18/</link>
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		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 15:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Ambrosetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danno Esistenziale]]></category>
		<category><![CDATA[abuso]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Ambrosetti]]></category>
		<category><![CDATA[rubare]]></category>
		<category><![CDATA[violenza]]></category>

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Il bacio, uno dei gesti più belli che l’uomo si scambia trasferendo emozioni, sentimenti, vibrazioni, un gesto così, apparentemente innocuo ma capace di raggiungere le radici profonde dell’essere, se rubato potrebbe creare situazioni molto spiacevoli raggiungendo il reato.
La normativa. Ai sensi del primo comma dell’art. 609 bis c.p. “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-918" title="Bacio e violenza sessuale" src="http://www.psicologialegale.it/wp-content/uploads/2008/12/immagine.jpg" alt="" width="400" height="242" /></p>
<p>Il bacio, uno dei gesti più belli che l’uomo si scambia trasferendo emozioni, sentimenti, vibrazioni, un gesto così, apparentemente innocuo ma capace di raggiungere le radici profonde dell’essere, se rubato potrebbe creare situazioni molto spiacevoli raggiungendo il reato.</p>
<p>La normativa. Ai sensi del primo comma dell’art. 609 bis c.p. “<em>Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni</em>”.<br />
Escludendo l’area della violenza o minaccia,  calandosi nei giorni quotidiani, nei rapporti amicali, nei rapporti con i colleghi, quando un’avance diventa reato? Può un bacio dato sul collo della “vittima” o cercare di rubare un bacio sulle labbra, integrare il delitto di violenza sessuale?</p>
<p>Per alcuni soggetti vengono considerate solo delle avances non incidenti sulla libertà sessuale della donna, per alcune donne diventa un gioco, una lotta di supremazia, in altre situazioni potrebbe essere un ‘esplorare  con l’olfatto, con le energie dei corpi che si sfiorano ma non si toccano per poi dirompere in un bacio appassionato, per altre persone diventa una manifestazione d’affetto, per altre un comportamento sociale, il mondo della poesia racconta di baci rubati, di amanti che sognano di rubare un candido bacio.</p>
<p><strong>Qual è la linea che, oggi, separa l’avance dalla violenza? Esprimi la tua opinione?</strong></p>
<p>Autore: Andrea Ambrosetti</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Famiglia e prevenzione del disagio minorile</title>
		<link>http://www.psicologialegale.it/famiglia-prevenzione-disagio-minorile/2008/12/12/</link>
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		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 07:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott.ssa Loretta Cavazzini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti dei Minori]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[adolescenti]]></category>
		<category><![CDATA[carabinieri]]></category>
		<category><![CDATA[devianza]]></category>
		<category><![CDATA[disagio]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Loretta Cavazzini]]></category>
		<category><![CDATA[minori]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

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Il 29 novembre i carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno colto in flagrante ed arrestato due  ragazzi rispettivamente di 14 e 17 anni, che avevano messo a segno una rapina ed avevano malmenato due coetanei nel parcheggio del Centro Commerciale Roma Est, a Ponte di Nona, alle porte di Roma.
Il problema della delinquenza minorile è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-906" title="famiglia e diritto minori" src="http://www.psicologialegale.it/wp-content/uploads/2008/12/images.jpg" alt="" width="400" height="267" /></p>
<p>Il 29 novembre i carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno colto in flagrante ed arrestato due  ragazzi rispettivamente di 14 e 17 anni, che avevano messo a segno una rapina ed avevano malmenato due coetanei nel parcheggio del Centro Commerciale Roma Est, a Ponte di Nona, alle porte di Roma.</p>
<p>Il problema della delinquenza minorile è in evidente aumento e le cronache ne riferiscono sempre  più episodi; sembra quasi che ci sia stato un graduale intreccio tra il bullismo, che continua comunque a persistere, ed episodi di devianza giovanile vera e propria che avvengono al di fuori degli edifici scolastici.<br />
Una precisazione però mi sembra doverosa e cioè che non va confuso o unificato il concetto di devianza e quello di delinquenza perché, indipendentemente dall&#8217;orientamento teorico di ciascuno, si può affermare, rispetto alla delinquenza, che se è vero che il delinquente è anche un deviante, un deviante non è necessariamente un delinquente: infatti, devianza e delinquenza non sono comportamenti definibili in assoluto, ma in funzione del contrasto tra determinati comportamenti e le regole sociali.<span id="more-903"></span></p>
<p>Non va persa di vista, nei casi che riguardano i minori, la responsabilità delle famiglie che andrebbero assolutamente coinvolte in modo attivo,  <strong>magari fornendo loro, quando ne ravvisassero la necessità, un sostegno ed un orientamento a livello psicologico volto ad affrontare questo tipo di problemi con i propri figli</strong>, dando ormai per scontato che prima si fronteggiano anche con l&#8217;aiuto degli esperti del settore  meno si strutturano nei ragazzi tali atteggiamenti.<br />
Occorre anche fornire ai ragazzi la possibilità di un aiuto che li conduca ad un accrescimento dell&#8217;autostima, alla consapevolezza delle proprie capacità e all&#8217;acquisizione di nuove competenze, che rafforzeranno la loro sicurezza in modo sano senza dover ricorrere a forme di violenza per affermarsi.</p>
<p>Mi sembra importante sottolineare anche l&#8217;aspetto preventivo del problema: rilevare precocemente i disagi infantili ed adolescenziali è possibile quando esiste una cultura condivisa di attenzione al mondo interno, ai bisogni evolutivi di bambini prima e degli adolescenti poi, da parte degli adulti che hanno in carico la cura, la formazione, la crescita dei minori. Sono fondamentali le competenze emotive e relazionali delle figure di riferimento di bambini e adolescenti, siano essi genitori, insegnanti o altri. Sintonizzare con il soggetto in crescita produce una relazione ricca di scambio, un ascolto in grado di intercettare e accogliere il disagio nelle sue diverse forme. Una cultura rispettosa dei bisogni evolutivi della persona in crescita e quindi dei diritti dei bambini del nostro tempo, in continuo ascolto con i reali cambiamenti degli stili di vita, dei comportamenti delle famiglie e delle persone in generale, è tale se si aggiorna sul concetto di rischio.</p>
<p>Questo concetto deve essere esteso a nuove condizioni e situazioni di quotidianità, di vulnerabilità in cui, pur in assenza di tratti organizzati di disagio, possono verificarsi forme di sofferenza, di isolamento, di marginalità dovute a nuovi svantaggi, ed a nuove difficoltà e povertà. Tutto ciò porta con se una debole qualità delle abilità cognitive, sociali e relazionali e la mancanza di possibilità di relazioni sociali, che finisce con accrescere la solitudine del bambino.</p>
<p>Dott.ssa Loretta Cavazzini</p>
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		<title>Adolescenti e Droghe</title>
		<link>http://www.psicologialegale.it/adolescenti-e-droghe/2008/11/20/</link>
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		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 09:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastiano Carticiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dipendenze]]></category>
		<category><![CDATA[Droga]]></category>
		<category><![CDATA[adolescenti]]></category>
		<category><![CDATA[adolescenza]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastiano Corticiano]]></category>
		<category><![CDATA[solitudine affettiva]]></category>
		<category><![CDATA[spinello]]></category>
		<category><![CDATA[tossici]]></category>

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Pensando ai giovani e alle droghe, mi viene in mente l’immagine di un iceberg, la cui punta, che affiora dal pelo dall’acqua, rappresenta la parte più piccola dell’intero corpo galleggiante. Così come la punta di un iceberg, la popolazione di giovani che manifestano sintomi di dipendenza da sostanze, è solo la parte più esigua, rispetto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psicologialegale.it/wp-content/uploads/2008/11/immagine2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-821" title="adolescenti e droghe" src="http://www.psicologialegale.it/wp-content/uploads/2008/11/immagine2.jpg" alt="" width="400" height="244" /></a></p>
<p>Pensando ai giovani e alle droghe, mi viene in mente l’immagine di un iceberg, la cui punta, che affiora dal pelo dall’acqua, rappresenta la parte più piccola dell’intero corpo galleggiante. Così come la punta di un iceberg, la popolazione di giovani che manifestano sintomi di dipendenza da sostanze, è solo la parte più esigua, rispetto la restante parte sommersa, rappresentata dal mondo degli “esploratori” e dei cosiddetti “tossici”. Dei “tossici” si sa un po’ di tutto e di più, ma della categoria degli esploratori praticamente nulla. Gli esploratori sono tutti quegli adolescenti che fanno un uso non problematico delle sostanze (oggi tante e pericolosamente variegate), ma che corrono un pericolo ancora maggiore, incuranti della fatalità dell’uso sporadico, perché convinti che la pericolosità sia legata solo alla quantità e alla frequenza.<span id="more-820"></span></p>
<p>Parlando attraverso dei numeri, che ritengo odiosi, ma nello stesso tempo utili per comprendere meglio, se si chiedesse a 100 ragazzi di provare uno “spinello”, 30 lo rifiuterebbero, mentre 70 incuriositi direbbero si. Di questi ultimi 45 sono i “famosi” esploratori, mentre 25 sono i problematici (25% del totale). A loro volta, di questi ultimi, 20 vivono una vita controllando l’uso problematico, senza mai smettere con conseguenze devastanti sul piano fisico, psicologico, nonché sociale, convinti di non avere nessun problema, anzi ritenendo che i “tossici” siano solo quei restanti 5 che costruiscono la loro esistenza attorno alla Tossicomania con un totale coinvolgimento.</p>
<p>Se il gioco dei numeri lo avessimo fatto per l’alcool la cosa sarebbe ancor più preoccupante.<br />
L’assunzione di sostanze non problematica di un giovane adolescente, dovrebbe essere letta dalle famiglie come un forte segnale con un duplice significato<br />
È sempre, prima di tutto, una <strong>silenziosa richiesta d’aiuto</strong>, da parte del giovane. Se poi l’assunzione è problematica la richiesta è ancora più profonda e grave, per cui meritevole di un ascolto e di un aiuto più grande.</p>
<p>Un aiuto e un sostegno alle difficoltà del processo di individuazione alla conquista dell’autonomia e alla scoperta di se stessi. Questo per le famiglie di oggi è un compito più complesso, rispetto a qualche decennio fa, di fronte ad un mondo che va molto più velocemente ed è molto più competitivo.<br />
Assumere droga, è sempre un tentativo di auto-medicamento vano, un tentativo di sedare le emozioni negative, e confondendo la coscienza, per proteggersi dalla sofferenza generata da quella solitudine emotiva che spesso accompagna la quotidianità dei nostri figli, e che in certe storie si trasforma isolamento ed emarginazione, sociale.</p>
<p>Il viaggio alla scoperta di se comincia con la nascita e si conclude con la morte (forse), ma vede nell’adolescenza un passaggio fondamentale in cui i ragazzi finiscono formare la loro personalità con le esperienze nel gruppo dei pari, negli investimenti affettivi, fuori dalla famiglia, e nel lavoro.<br />
I genitori, in questa delicata fase evolutiva, deve rappresentare una base sicura per i figli, uno spazio d’ascolto delle emozioni che i loro figli vivono fuori dalle sicure mura domestiche.</p>
<p>Emozioni che possono assumere colorazioni scure e inquietanti come la paura, la rabbia, la preoccupazione, ecc. ma che devono trovare significati adeguati tra le rassicuranti parole dei genitori.<br />
La famiglia, oggi più che mai, si configurano come un trampolino di lancio per i propri figli, proiettati verso il fuori, che permetta loro di spiccare il volo, secondo un proprio stile ed una propria direzione, accompagnati dalle parole dei cari per far fronte alla dilaniante e dilagante solitudine affettiva.</p>
<p>Autore: Sebastiano Corticiano</p>
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		<title>Genitori e figli: la carezza di uno sguardo</title>
		<link>http://www.psicologialegale.it/giornata-diritti-fanciullo/2008/11/17/</link>
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		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 13:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott.ssa Carmen Pernicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti dei Minori]]></category>
		<category><![CDATA[diritti fanciullo]]></category>
		<category><![CDATA[diritto minori]]></category>
		<category><![CDATA[genitori]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[violenza]]></category>

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Genitori e figli: la carezza di uno sguardo
Cosa manca a questi figli che hanno tutto? Una riflessione sulla solitudine affettiva e sul disagio minorile in occasione della XIX Giornata dei Diritti del Fanciullo.
Roma, 20 novembre 2008
Ci chiediamo spesso, noi genitori, perché nel nostro mondo dominato dal benessere economico, i nostri figli, cui non manca nulla, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-815" title="Giornata dei Diritti del Fanciullo" src="http://www.psicologialegale.it/wp-content/uploads/2008/11/immagine1.jpg" alt="Genitori e figli" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Genitori e figli: la carezza di uno sguardo</strong><br />
Cosa manca a questi figli che hanno tutto? Una riflessione sulla solitudine affettiva e sul disagio minorile in occasione della <strong>XIX Giornata dei Diritti del Fanciullo.</strong></p>
<p><strong>Roma, 20 novembre 2008</strong></p>
<p style="text-align: left;">Ci chiediamo spesso, noi genitori, perché nel nostro mondo dominato dal benessere economico, i nostri figli, cui non manca nulla, mostrano a volte frustrazione, aggressività e disagio, che si trasformano in piccoli o grandi gesti di rabbia e di violenza.<br />
Davvero la noia è l&#8217;unica risposta che possiamo darci? Davvero non c&#8217;è un&#8217;alternativa possibile che insieme genitori, educatori, psicologi, possiamo trovare?<br />
Non possiamo proteggere i nostri figli dalla vita, possiamo soltanto dargli gli strumenti adeguati per affrontarla con dignità, coraggio, fiducia in se stessi.<br />
Non possiamo evitargli frustrazioni, angosce, sensi di colpa, sensazioni di impotenza, paure. Possiamo soltanto esserci. Esserci: guardare, ascoltare, incoraggiare, sostenere, consolare e rispettare. Rispettare i loro tempi. I loro sogni. I loro progetti.<span id="more-814"></span><br />
Solo la carezza di uno sguardo che, giorno dopo giorno, trasmette amore, protezione, un occhio che guarda senza giudicare, un orecchio che ascolta anche il non detto, una mano, che accompagna e non trattiene né spinge, tiene lontani i nostri figli da quella solitudine affettiva che spesso si traduce in disagio e violenza.</p>
<p>Solo nei casi più gravi la patologia del prendersi cura si esprime nella trascuratezza grave, nel maltrattamento fisico ed emotivo, nell&#8217;abbandono, nell&#8217;abuso sessuale intrafamiliare.<br />
Ma il disagio di bambini e dei ragazzi che a volte si esprime in comportamenti autodistruttivi e distruttivi in genere non nasce in famiglie patologiche.<br />
E sempre più spesso ci troviamo a chiederci cosa manca a questi figli che hanno tutto?<br />
La mia riflessione mi porta a pensare che manchi l&#8217;ascolto che protegge e cura, la carezza di uno sguardo da portarsi dietro nel mondo ora avvincente ora pericoloso.<br />
La solitudine affettiva dei nostri figli è il terreno fertile della devianza. Solitudine che si genera a volte in silenzio e può diventare disperante e disperatamente muta, non solo nelle carenze di cura, ma anche nella troppa cura, nelle separazioni genitoriali in cui i figli sono strumenti di trattativa e veicolo di rancori e recriminazioni, nella tendenza a colmare le difficoltà d&#8217;ascolto e di condivisione emotiva con oggetti e beni materiali, nell&#8217;incapacità a riconoscere il figlio come altro da sè.</p>
<p>E in questa Giornata Internazionale del Fanciullo che vorrei riflettere con voi genitori, educatori, operatori sociali sulla solitudine affettiva dei bambini e dei ragazzi in una società che ha perso la capacità di fermarsi e di fermarsi ad ascoltare, che ha sempre lo sguardo che guarda al dopo e non riesce a soffermare lo sguardo su ciò che c&#8217;è adesso.</p>
<p>Per provare, tutti insieme, a fare nostro il precetto fondamentale della Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo: “L&#8217;umanità ha il dovere di dare ai bambini il meglio di se stessa”.</p>
<p>Possiamo discuterne assieme nel forum: <strong><a id="thread_title_74647" href="http://www.opsonline.it/forum/psicologia-3d/bullismo-teppismo-corse-auto-cosa-manca-questi-figli-che-hanno-tutto-74647.html" target="_blank">Bullismo, teppismo, corse in auto. Cosa manca a questi figli che hanno tutto?</a></strong></p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Proposta di metodologia valutativa del danno esistenziale in relazione alla qualità della vita e al benessere psicologico individuale</title>
		<link>http://www.psicologialegale.it/valutazione-danno-esistenziale/2008/11/03/</link>
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		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 09:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott.ssa Carmen Pernicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risarcimento Danni]]></category>
		<category><![CDATA[Carmen Pernicola]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Danno Esistenziale]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento danno morale]]></category>

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		<description><![CDATA[
di Carmen Pernicola
Il presente lavoro ha come obiettivo quello di proporre agli psicologi legali e agli avvocati una metodologia valutativa del danno esistenziale che tenga conto delle più moderne teorie psico-sociologiche sulla qualità della vita e del benessere psicologico individuale.
La metodologia proposta è in fase di studio e di sperimentazione, pertanto saranno molto graditi contributi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.psicologialegale.it/wp-content/uploads/2008/11/immagine.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-784" title="danno esistenziale" src="http://www.psicologialegale.it/wp-content/uploads/2008/11/immagine.jpg" alt="" width="400" height="281" /></a></p>
<p>di Carmen Pernicola</p>
<p>Il presente lavoro ha come obiettivo quello di proporre agli psicologi legali e agli avvocati una metodologia valutativa del danno esistenziale che tenga conto delle più moderne teorie psico-sociologiche sulla qualità della vita e del benessere psicologico individuale.</p>
<p>La metodologia proposta è in fase di studio e di sperimentazione, pertanto saranno molto graditi contributi e osservazioni finalizzati a migliorarla e integrarla.<span id="more-779"></span></p>
<p>Le Sezioni Unite della Cassazione hanno definito in maniera chiara, nella pronuncia del 24 marzo 2006 (Cass., Sex. U., 24 marzo 2006, n. 6572), la nozione di danno esistenziale come pregiudizio che incide «sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno».</p>
<p>La pronuncia ha distinto, inoltre, con chiarezza, il danno esistenziale dal danno morale affermando che &#8220;Il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore (propria del cosiddetto danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l&#8217;evento dannoso».</p>
<p>La stessa pronuncia chiarisce che il danno esistenziale «necessità imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l&#8217;alterazione delle sue abitudini di vita» e che «se è vero che la stessa categoria del danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, del pregiudizio esistenziale&#8230; all&#8217;onere probatorio può assolversi attraverso tutti i mezzi che l&#8217;ordinamento processuale pone a disposizione: dal deposito di documentazione alla prova testimoniale su tali circostanze di congiunti e colleghi di lavoro».</p>
<p>E&#8217; così che allora la valutazione da parte di uno psicologo del danno esistenziale assume valore di testimonianza atta a dimostrare il concreto cambiamento che l&#8217;evento illecito ha prodotto in termini peggiorativi sulla qualità di vita e sul benessere psicologico del soggetto leso.</p>
<p>Tutti i fattori che concorrono a determinare la definizione giurisprudenziale di danno esistenziale     (riduzione o perdita della capacità di produrre reddito, cambiamenti negativi nelle proprie abitudini di vita e nelle relazioni interpersonali, alterazione della quotidianità, perdita di possibilità rispetto all&#8217;espressione e alla realizzazione di sé nel proprio mondo) rimandano, infatti, al concetto di qualità della vita e di benessere psicologico individuale.</p>
<p>Sebbene ancora oggi in letteratura non sia stata individuata una definizione univoca di qualità  della vita è sufficiente considerare alcune delle definizioni proposte dai principali studiosi dell&#8217;argomento per notare come gli elementi che configurano il danno esistenziale sono al tempo stesso elementi che concorrono alla definizione del concetto di qualità della vita.</p>
<p>La definizione di qualità della vita, ad esempio, di Sartorius, che riprende quella della WHO, come &#8220;percezione degli individui della propria posizione nella vita in relazione ai propri obiettivi e al sistema di valori che essi hanno accettato e incorporato nel prendere le loro decisioni rimanda alla possibilità di &#8220;occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno&#8221; citate nella definizione del danno esistenziale da parte della Cassazione.<br />
Così la definizione di qualità della vita da Glatzer (1991), come costellazione individuale di componenti oggettive e soggettive del benessere, richiama la possibilità non solo di riconoscere un eventuale peggioramento della qualità della vita, riconducibile a un eventuale danno esistenziale, in termini di percezione soggettiva del benessere personale, ma anche in termini di perdita di elementi oggettivi accertabili.</p>
<p>Riferire la valutazione del danno esistenziale alla misurazione di un eventuale peggioramento nella qualità della vita e del benessere psicologico ci consente di avere a disposizione numerosi indicatori e strumenti pubblicati in letteratura e validati.</p>
<p>Per la misurazione della qualità della vita, infatti, oggi la letteratura indica due principali ordini di indicatori: quelli soggettivi e quelli oggettivi.</p>
<p><strong>Indicatori soggettivi</strong></p>
<p>Gli indicatori soggettivi si riferiscono alla percezione e alla valutazione che il soggetto ha della propria vita individuale e collettiva nelle diverse aree, cioè della personale soddisfazione per la propria vita. Gli indicatori soggettivi maggiormente citati in letteratura sono:</p>
<ul>
<li>percezione del proprio benessere psicologico e del proprio funzionamento fisico e sociale (uso adeguato delle opportunità offerte dalla società)</li>
<li>percezione soggettiva individuale della propria esistenza</li>
<li>soddisfacimento delle proprie aspirazioni</li>
<li>autovalutazione della propria realizzazione nel contesto del proprio sistema di valori e nelle varie aree della vita (famiglia, lavoro, amicizia, sessualità, pensionamento, salute)</li>
<li>stima globale di sé.</li>
</ul>
<p><strong>Indicatori oggettivi</strong></p>
<p>Gli indicatori oggettivi si riferiscono agli aspetti materiali della vita nelle sue diverse aree (lavoro, famiglia, luogo di vita, relazioni sociali, ecc.) Gli indicatori oggettivi maggiormente citati in letteratura sono:</p>
<ul>
<li>abitazione</li>
<li>lavoro</li>
<li>livello economico</li>
<li>reddito</li>
<li>tempo libero e sua organizzazione</li>
<li>ambiente fisico, ecologico,</li>
<li>rete di relazioni sociali e culturali</li>
<li>istruzione e sistema educativo</li>
<li>livello di salute ed efficacia dei servizi sociali e sanitari</li>
<li>sicurezza sociale</li>
<li>provvedimenti per evitare disuguaglianze verso i membri più deboli della società</li>
<li>interventi per tutelare pensionati, disoccupati, bambini minorati fisici e psichici</li>
<li>rispetto delle minoranze e dei diritti umani in generale</li>
<li>grado di libertà, giustizia, democrazia di un Paese</li>
</ul>
<p><strong>Utilizzo degli indicatori nella valutazione del danno esistenziale</strong></p>
<p>La proposta metodologica riguarda la possibilità di riferirsi nella valutazione del danno esistenziale alla presenza di modificazioni peggiorative di uno o più degli indicatori descritti (ad es. perdita della casa, del lavoro, abbassamento del livello economico, inquinamento dell&#8217;ambiente in cui il soggetto vive, discriminazioni, perdita della libertà) che sono considerati significativi nella misurazione del livello di qualità della vita e di benessere dell&#8217;individuo.</p>
<p>E&#8217; utile, in questo genere di valutazione, servirsi di un approccio multidimensionale. Per esempio nella valutazione di un danno esistenziale conseguente a una perdita in termini di salute (ad es. per danni da emotrasfusione, da vaccini, colpa medica) l&#8217;uso di numerosi indicatori soggettivi permette di dare importanza a ciascuna dimensione della perdita esistenziale in funzione della diagnosi, del trattamento, dell&#8217;età del paziente, dello stadio della malattia e di vari altri fattori.</p>
<p>Riadattando i fattori individuati da Cella e Tulsky (1990) in riferimento alle ricerche oncologiche si può ad esempio riferirsi, nella valutazione di un danno esistenziale conseguente a una lesione della salute a:</p>
<ul>
<li>insorgenza di preoccupazioni fisiche (sintomi e dolore)</li>
<li>perdita di abilità funzionali</li>
<li>perdita di benessere familiare</li>
<li>perdita di benessere emotivo</li>
<li>insoddisfazione per il trattamento (incluse le preoccupazioni finanziarie)</li>
<li>insorgenza di problematiche nell&#8217;area della sessualità e dell&#8217;intimità</li>
<li>riduzione del funzionamento sociale abituale</li>
<li>riduzione del funzionamento lavorativo abituale</li>
<li>perdita di spiritualità</li>
</ul>
<p>Questo approccio multidimensionale nella valutazione del danno esistenziale sembra, infatti, preferibile a quello globale per la quantità di informazioni che può fornire.<br />
Tuttavia necessità di sintesi possono richiedere una valutazione globale, che però dovrebbe sempre poter essere ricondotta agli indicatori che hanno contribuito a formarla.<br />
Gli indicatori variano, ovviamente, a seconda del tipo di evento lesivo e di danno</p>
<p>Il processo operativo attraverso il quale può essere effettuata un&#8217;azione di misurazione di perdita della qualità della vita e di benessere psicologico in relazione all&#8217;evento lesivo può essere rappresentato secondo il seguente modello:</p>
<ol>
<li>analisi del peggioramento delle condizioni di vita del soggetto in relazione agli indicatori oggettivi (ad es. perdita della propria casa, perdita del lavoro, divorzio, trasferimento forzato con conseguente cambiamento di abitudini, inquinamento ambientale)</li>
<li>analisi del peggioramento della percezione che il soggetto ha della propria qualità della vita e del proprio benessere, in relazione agli indicatori soggettivi (ad es. perdita di possibilità rispetto alla realizzazione delle proprie aspirazioni, calo dell&#8217;autostima, peggioramento della visione che il soggetto ha del proprio futuro e delle proprie aspettative).</li>
</ol>
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