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	<title>Centro di Psicologia Legale &#187; psicologo</title>
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	<description>Avvocati, medici legali e psicologi al tuo servizio.</description>
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		<title>Fobie, attacchi di panico: combatterli è possibile.</title>
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		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott.ssa Loretta Cavazzini</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La fobia specifica, conosciuta in precedenza come fobia semplice, è definita attraverso il seguente set di criteri diagnostici (DSM-IV): paura marcata e persistente, eccessiva o irragionevole, provocata dalla presenza o dall&#8217;attesa di un oggetto o situazione specifici (es volare, altezza, animali, ricevere un&#8217;iniezione, vedere sangue). Punto centrale della questione a mio avviso non è tanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1023" title="Fobie, attacchi di panico: combatterli è possibile." src="http://www.psicologialegale.it/wp-content/uploads/2009/01/immagine9.jpg" alt="" width="400" height="196" /></p>
<p>La fobia specifica, conosciuta in precedenza come fobia semplice, è definita attraverso il seguente set di criteri diagnostici (DSM-IV): paura marcata e persistente, eccessiva o irragionevole, provocata dalla presenza o dall&#8217;attesa di un oggetto o situazione specifici (es volare, altezza, animali, ricevere un&#8217;iniezione, vedere sangue).<br />
Punto centrale della questione a mio avviso non è tanto mettere a fuoco e capire cosa abbia originato tale paura, quanto comprendere ciò &#8211; che nel presente &#8211; ne favorisce il suo mantenimento, o  quali comportamenti, azioni e pensieri  ne sono alla base, indipendentemente da ciò che l&#8217;ha generata inizialmente.<br />
La persona che ha una fobia specifica a volte crede che la sua paura sia assurda, infondata e spesso  prova vergogna a sentirsi così.<span id="more-1022"></span></p>
<p>La reazione che si determina è quindi una reazione a catena che può iniziare con l&#8217;insorgere di    pensieri pessimistici dai quali poi scaturiscono sensazioni di impotenza fino a veri e propri stati depressivi. Processo che generalmente si verifica nel momento in cui ogni tentativo di curare autonomamente la propria paura, o di sopportare l&#8217;ansia che deriva non va a buon fine. Si crea in questo modo un circolo vizioso che alimenta piuttosto che fornire soluzioni al problema.</p>
<p>Tale meccanismo disfunzionale porta la persona a soffrire in anticipo dell&#8217;ansia relativa all&#8217;oggetto della fobia e si definisce appunto ansia anticipatoria che potremmo definire ancora meglio come  paura della paura. Da tale situazione spesso la persona tenta di liberarsi evitando l&#8217;oggetto o la situazione che le producono ansia o crisi di panico propriamente dette e descritte, da chi le soffre come una crisi isterica, nervosa &#8230;Ma non essendo evitabili con facilità tutti gli stimoli: oggetti o situazioni, che conducono alle fobie, la persona si sente spesso in imbarazzo evitando così anche le relazioni sociali e/o limitando le proprie attività (accade spesso, quando le fobie sono legate a situazioni, a luoghi, persone o mezzi di trasporto).</p>
<p>La richiesta, da parte di chi soffre di questi disagi, dell&#8217;intervento di uno psicologo a volte è bloccato a causa dell&#8217;imbarazzo che provano anche solo al pensiero che il loro problema sia ritenuto assurdo; altri pazienti pensano che lo psicologo non possa realmente aiutarli ma, attualmente, il trattamento psicologico è il mezzo più efficace, più breve e soprattutto non richiedente l&#8217;intervento farmacologico per la risoluzione di quasi tutte le forme fobiche e fobiche-ossessive.</p>
<p>La maggior parte delle persone che soffrono di forme fobiche non presentano una sola fobia “monofobia” ma più fobie contemporaneamente  e spesso un forte stato di ansia in molte situazioni che potrebbero rivelarsi imbarazzanti. Anche in questo caso, come spesso accade per le situazioni d&#8217;ansia, sono molte le persone fanno uso di ansiolitici. Chi invece ne ha paura finisce per credere  che la cura del suo problema sia impossibile.</p>
<p>Lo staff di Psicologia Legale &#8211; contattabile per eventuali consulenze inviando una e.m. all&#8217;indirizzo <a href="mailto:info@psicologialegale.it">info@psicologialegale.it</a> o chiamando il numero 067809928 &#8211; non utilizza metodologie di esposizione allo stimolo fobico per la terapia di questi disturbi, ma tecniche di comunicazione che mirano ad interrompere il circolo vizioso disfunzionale. Si chiede infatti l&#8217;aiuto del paziente stesso in fase preliminare per valutare il problema e successivamente per risolverlo.<br />
L&#8217;obiettivo è la risoluzione delle fobie in tempi possibilmente brevi associata ad un incremento del senso di volizione ed il recupero della serenità nell&#8217;affrontare le situazioni alle quali   quotidianamente la vita ci espone.</p>
<p><strong>Loretta Cavazzini</strong></p>
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		<title>Vessazioni nei luoghi di lavoro e ruolo del lavoro nella nostra società.</title>
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		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 21:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott.ssa Carmen Pernicola</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il discorso sul mobbing e sulle altre , come demansionamento e dequalificazione, va necessariamente inquadrato all&#8217;interno di un più ampio discorso sul ruolo ricoperto dal lavoro nella nostra società. E&#8217; sostanziale, infatti, rilevare che nella nostra cultura il lavoratore partecipa in maniera molto attiva alla definizione sociale e personale dell&#8217;individuo. Pertanto, intraprendere un&#8217;attività lavorativa nella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.psicologialegale.it/wp-content/uploads/2008/10/images4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-772" title="vessazioni nei luoghi di lavoro" src="http://www.psicologialegale.it/wp-content/uploads/2008/10/images4.jpg" alt="" width="400" height="267" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Il discorso sul mobbing e sulle altre , come demansionamento e dequalificazione, va necessariamente inquadrato all&#8217;interno di un più ampio discorso sul ruolo ricoperto dal lavoro nella nostra società.<br />
E&#8217; sostanziale, infatti, rilevare che nella nostra cultura il lavoratore partecipa in maniera molto attiva alla definizione sociale e personale dell&#8217;individuo. Pertanto, intraprendere un&#8217;attività lavorativa nella nostra cultura significa anche, tra l&#8217;altro, aspirare alla realizzazione della propria personalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Queste sono, in genere, le aspirazioni con cui i lavoratori portano avanti la propria attività lavorativa, avanti la sua attività lavorativa. Queste sono le aspirazioni che vengono frustrate da vessazioni e prepotenze, che, in molti casi, possono portare il lavoratore da una situazione iniziale di disagio tollerabile a uno stato di crescente tensione a livello psicologico, con l&#8217;insorgere nella sfera affettivo-emotiva di manifestazioni di ansia, abbassamento del tono dell&#8217;umore, emozioni negative e stato di tensione interiore e nell&#8217;area cognitiva, con difficoltà di attenzione e concentrazione.</p>
<p><span id="more-663"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Quel che si intende qui sottolineare è la consapevolezza che la conflittualità nei contesti lavorativi non è necessariamente sinonimo di danno e che l&#8217;addebitabilità della disgregazione delle relazioni lavorative non presuma necessariamente responsabilità civile.</p>
<p style="text-align: justify;">In alcune circostanze però i danni subiti dal lavoratore a causa di comportamenti intenzionalmente messi in atto nei suoi confronti da parte dei superiori, allo scopo, ad esempio di estrometterlo dall&#8217;attività lavorativa e indurlo a dimettersi, legittimano a riconoscere gli estremi della dequalificazione, del demansionamento e del mobbing, da individuarsi nell&#8217;impoverimento dei compiti assegnati, nell&#8217;emarginazione logistica, nello svilimento della personalità professionale e della dignità della persona.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali danni di carattere non patrimoniale sono frequentemente riconducibili alla figura risarcitoria del cosiddetto danno esistenziale, comportando violazione del &#8220;diritto alla qualità della vita&#8221; e alla libera determinazione della personalità, con modificazioni peggiorative nella sfera personale del soggetto leso.<br />
In alcuni casi i danni da dequalificazione, demansionamento e da mobbing possono, invece, essere ricondotti alla figura risarcitoria del danno biologico psichico, laddove abbiano determinato l&#8217;insorgere di una patologia psichica clinicamente accertabile e in relazione causale con l&#8217;evento lesivo ingiusto.</p>
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		<title>Incidenti Stradali e Disturbi Post-Traumatici</title>
		<link>http://www.psicologialegale.it/incidenti-stradali-e-disturbi-post-traumatici/2008/09/07/</link>
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		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 16:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott.ssa Carmen Pernicola</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La sicurezza stradale in Italia ha assunto la dimensione di un problema nazionale di assoluta rilevanza per il notevole aumento di incidentalità, ma ancor più per l&#8217;elevato numero di morti, feriti e invalidi permanenti prodotti ogni anno da questo fenomeno. Gli incidenti stradali causano in Italia ogni anno circa 8000 morti, 20000 invalidi, 170000 ricoveri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 	 	 --></p>
<p align="justify"><a href="http://www.psicologialegale.it/wp-content/uploads/2008/09/incidente-auto.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-544" title="incidente-auto" src="http://www.psicologialegale.it/wp-content/uploads/2008/09/incidente-auto.jpg" alt="" width="142" height="142" /></a>La sicurezza stradale in Italia ha assunto la dimensione di un problema nazionale di assoluta rilevanza per il notevole aumento di incidentalità, ma ancor più per l&#8217;elevato numero di morti, feriti e invalidi permanenti prodotti ogni anno da questo fenomeno.</p>
<p align="justify">Gli incidenti stradali causano in Italia ogni anno circa 8000 morti, 20000 invalidi, 170000 ricoveri in ospedale, 600000 prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero.</p>
<p align="justify">I costi sociali ed economici sostenuti dall&#8217;Italia per incidenti stradali è stato stimato in oltre 40 mila miliardi l&#8217;anno.</p>
<p align="justify">L&#8217;azione dell&#8217;Istituto Superiore di Sanità ha contributo attivamente alla conoscenza dei diversi fattori causanti gli incidenti stradali e al contenimento delle loro conseguenze, nonché alle stime dell&#8217;impatto degli incidenti stradali in termini socio-sanitari.</p>
<p align="justify">L&#8217;analisi però tiene in scarsa considerazione i danni psichici che possono essere facilmente determinati da incidenti stradali e che possono presentarsi con sintomatologia acuta, che tende a svanire, ma che spesso si configurano come danni cronici che segnano per sempre le vite umane.</p>
<p align="justify">Resta così sconosciuta la spesa attribuibile ai danni psichici derivanti dalla incidentalità sulle strade dato il sistema di rilevamento dei dati che ignora quelli concernenti gli aspetti psichiatrici del problema.</p>
<p align="justify">Diventa sempre più urgente, pertanto un&#8217;analisi approfondita dei disturbi post-traumatici acuti e cronici conseguenti a incidentalità stradale, allo scopo di favorire una maggiore comprensione degli aspetti epidemiologici e clinici che in Italia rendono il Disturbo Post-Traumatico da Stress conseguente a incidenti stradali ancora molto sottostimato, non diagnosticato e spesso non adeguatamente trattato.</p>
<p align="justify">Tale problematica è di significativo interesse a causa della elevata frequenza degli incidenti stradali sulle strade italiane e grazie a una maggiore sensibilità sviluppatasi negli ultimi anni nella comunità scientifica e nella popolazione nei confronti delle conseguenze di tali eventi traumatici sulla salute mentale delle vittime.</p>
<p align="justify">Il Disturbo Post-Traumatico da Stress (PTSD) che ha acquisito autonomia nosografia da ormai più di vent&#8217;anni può insorgere in seguito a un&#8217;esperienza traumatica minacciosa per la vita, o per l&#8217;integrità fisica propria o di altri, ed è un disturbo particolarmente grave e invalidante (soprattutto quando si associa ad altri disturbi mentali o a una sintomatologia sottosoglia).</p>
<p align="justify">E&#8217; perciò importante approfondire la conoscenza di questo disturbo in relazione a diversi eventi, giacché nella società moderna gli individui sono spesso vittime di eventi potenzialmente in grado di far insorgere una sintomatologia post-traumatica, come incidenti stradali, aerei o ferroviari, morti improvvise di persone care.</p>
<p align="justify">La migliore conoscenza delle caratteristiche che rendono traumatico un incidente stradale e delle diverse tappe che portano dall&#8217;incidente al disturbo post-traumatico può rivestire notevole interesse per la realizzazione di politiche di intervento efficaci, preventive e terapeutiche, mirate ai soggetti a rischio.</p>
<p align="justify">I diversi incidenti determinano risposte post-traumatiche diverse: riuscire a individuare quali sono gli aspetti dell&#8217;evento traumatico che correlano con le eventuali risposte post-traumatiche permetterebbe l&#8217;individuazione precoce del potenziale sviluppo di Disturbo Post-Traumatico da Stress così da ampliare le prospettive di prevenzione e impedire la cronicizzazione del disturbo.</p>
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		<title>Chi ha diritto al risarcimento dei danni psichici?</title>
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		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 18:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott.ssa Carmen Pernicola</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Se hai subito un danno per la tua salute a causa di un evento colposo o doloso hai diritto a un risarcimento. Spesso chi subisce un danno alla salute non sempre è consapevole dei propri diritti e rinuncia a massimizzare il giusto risarcimento economico. In particolare questo è vero per chi subisce danni alla propria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a title="risarcimento-danni-psichici" href="http://www.psicologialegale.it/wp-content/uploads/2008/06/immagine.jpg"><img src="http://www.psicologialegale.it/wp-content/uploads/2008/06/immagine.thumbnail.jpg" border="0" alt="risarcimento-danni-psichici" width="128" height="163" align="left" /></a><em>Se hai subito un danno per la tua  salute a causa di un evento colposo o doloso hai diritto a un  risarcimento. </em></p>
<p align="justify">Spesso chi subisce un danno  alla salute non sempre è consapevole dei propri diritti e rinuncia a  massimizzare il giusto risarcimento economico.</p>
<p align="justify">In particolare questo è  vero per chi subisce danni alla propria salute  psichica.</p>
<p>Gli  <em>stress ambientali ingiusti</em> cui ognuno di noi può essere sottoposto sono  molteplici e di vario tipo.</p>
<p align="justify">Le conseguenze, in termini di patologia mentale, derivanti  da questo tipo di eventi lesivi sono largamente diffuse e spesso causano intensa  sofferenza e importanti restrizioni alla capacità individuale di essere soggetto  attivo della società, oltre a costituire un serio costo economico e  sociale.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Tra questi eventi è possibile riconoscere, tra gli altri,  <strong>incidenti stradali</strong>, <em><strong>ferroviari</strong></em>,  <strong>aerei</strong>, <strong>infortuni sul lavoro</strong>, <strong>malattie  professionali</strong>, <strong>condizioni elevate di stress  lavorativo</strong>, acuti <strong>conflitti familiari</strong>, <strong>errori  medici,</strong> <strong>errori giudiziari</strong>, che, agendo come stress  ambientali, possono richiedere alle persone coinvolte un aumento delle  prestazioni affettive e cognitive tali da indurre, in alcune di queste,  l&#8217;insorgere di danni psichici.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">La carente gestione delle condizioni di comorbidità tra  disturbi mentali ed eventi lesivi, la scarsità di conoscenze epidemiologiche sui  danni psichici indotti da eventi lesivi nella popolazione, l&#8217;assenza  d&#8217;informazione sui disturbi mentali che possono essere legati a eventi  traumatici, rendono impossibile la realizzazione di interventi di prevenzione e  non contribuiscono certamente a  diffondere una più ampia  solidarietà nei confronti delle persone la cui vita psichica resta segnata da  danni ingiusti.</p>
<p align="justify">Una presa di coscienza dei danni psichici che possono  derivare da eventi come incidenti stradali, infortuni sul lavoro, maltrattamenti  e abusi di ogni genere, consentirebbe l&#8217;elaborazione di disegni d&#8217;intervento  precoce, volti ad accrescere le possibilità di diagnosi e presa in carico  precoce e quindi le possibilità di prognosi favorevole.</p>
<p align="justify">In questo senso la ricerca scientifica resta indietro  rispetto alla giurisprudenza che negli ultimi anni ha compiuto dei progressi  fondamentali in materia di tutela risarcitoria dei danni psichici, in quanto  danni derivanti da eventi lesivi fonte di responsabilità per la legge, aprendo  nuove prospettive di <em>tutela integrata tra psicologi e operatori della  giustizia</em> nell&#8217;ambito più generale della tutela del diritto alla salute  mentale.</p>
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		<title>Lo Psicologo tra cognizioni tecniche ed etica: problemi e prospettive del “voto” del Perito nelle cause di nullità matrimoniali.</title>
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		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 17:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott.ssa Carmen Pernicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Canonico]]></category>
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		<category><![CDATA[Annullamento Matrimonio]]></category>
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		<category><![CDATA[vizio di consenso]]></category>

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		<description><![CDATA[Il lavoro del gruppo di esperti dell&#8217;EFPA (Federazione Europea delle Associazioni degli Psicologi) sulla Psicologia Giuridica (presentato all&#8217;assemblea generale di Dublino nel luglio del 1997) e le informazioni accumulate dal Comitato Permanente per l&#8217;etica, indicano che la psicologia giuridica costituisce un&#8217;area di lavoro e della pratica professionale per gli psicologi che accentua i dilemmi etici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a title="church.jpg" href="http://www.psicologialegale.it/wp-content/uploads/2008/06/church.jpg"><img src="http://www.psicologialegale.it/wp-content/uploads/2008/06/church.thumbnail.jpg" alt="church.jpg" align="left" /></a>Il lavoro del gruppo di esperti dell&#8217;EFPA (Federazione Europea delle Associazioni degli Psicologi) sulla Psicologia Giuridica (presentato all&#8217;assemblea generale di Dublino nel luglio del 1997) e le informazioni accumulate dal Comitato Permanente per l&#8217;etica, indicano che la psicologia giuridica costituisce un&#8217;area di lavoro e della pratica professionale per gli psicologi che accentua i dilemmi etici ed espone con molta frequenza a comportamenti negligenti e non propriamente etici.</p>
<p align="justify">La Magistratura e l&#8217;Avvocatura che sentono il bisogno di comprendere i soggetti e gli individui che hanno di fronte interagiscono necessariamente con la Psicologia. Di contro, lavorare all&#8217;interno dei sistemi che fanno rispettare la legge e intervengono sulle decisioni riguardo i limiti della libertà personale, accentua il valore dell&#8217;etica professionale dello psicologo e permette di basare il lavoro su informazioni raccolte in modo scientifico.</p>
<p align="justify">La gente ormai sa che con i termini di &#8220;psicologo forense&#8221; o &#8220;psicologia giuridica&#8221;, ci si riferisce a qualunque genere di funzione professionale all&#8217;interno della risoluzione legale e nell&#8217;ambito civile e penale; per cui è entrato nel &#8220;modus operandi&#8221; di ogni ipotetico cliente di un avvocato (e dello stesso avvocato!), la richiesta della famigerata &#8221; perizia psicologica &#8220;.</p>
<p align="justify">Quanta importanza essa rivesta è ormai cosa nota e molte volte accade che alcuni psicologi debbano specificare i limiti della propria competenza per non colludere con le attese irrealistiche dei clienti che comunque nella maggior parte dei casi, tenteranno di sfidare la loro integrità.</p>
<p align="justify">Un contesto particolare in cui uno psicologo forense può trovarsi ad operare è quello del Tribunale Ecclesiastico nelle cause volte all&#8217;accertamento della &#8220;Nullitatis Matrimonii&#8221;. Se pensiamo al &#8220;Diritto&#8221; come alla disciplina che regola il vivere individuale e collettivo, stabilendo sanzioni e regole, oggetto e fonte dei vincoli normativi e operativi di questo particolare settore sarà allora il &#8220;Diritto Canonico&#8221;.</p>
<p align="justify">Lo psicologo chiamato in veste di Perito d&#8217;Ufficio (cioè come consulente del Giudice) a norma dei canoni 1574 e 1680 del C.J.C., riceve l&#8217;incarico di stendere una perizia sulle persone di entrambe le parti ( Attore e Convenuto, che nel processo istruttorio saranno i Nubenti) nonché sugli atti di causa; al contempo, ove ritenuto opportuno, entrambe le parti possono indicare il nominativo dei periti di loro fiducia a norma del canone 1581 del C.J.C.</p>
<p align="justify">Le perizie avranno il fine di accertare se esistono gli estremi per dichiarare nullo il matrimonio celebrato dai due contraenti ovvero se sussistono uno o più capi di nullità previsti dai 3 paragrafi del can. 1095 del C.J.C, che recita come segue.</p>
<p align="justify"><strong>Can. 1095</strong>: <strong>Sono incapaci a contrarre matrimonio</strong>:</p>
<p align="justify">1) Coloro che mancano di sufficiente uso di ragione;</p>
<p align="justify">2) Coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali, da dare e accettare reciprocamente.</p>
<p align="justify">3) Coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.</p>
<p align="justify">Questo canone, che apre il capitolo sul consenso matrimoniale nel C.J.C., sebbene formalizzato in forma negativa, sottolinea quella che viene chiamata la capacità naturale dei contraenti che permette loro di esprimere un consenso che sia veramente un atto umano, responsabile, oltre che efficace giuridicamente.</p>
<p align="justify">È bene ribadire che il tribunale ecclesiastico esercita la propria giurisdizione nell&#8217;ambito del matrimonio concordatario, quello cioè celebrato davanti al ministro di culto cattolico che produce effetti civili.</p>
<p align="justify">In altre parole:</p>
<p align="justify"><span style="text-decoration: underline;">- per la legge civile</span> il matrimonio è un contratto stipulato tra due parti, un uomo e una donna, che stabilisce diritti e doveri reciproci anche in ordine alla prole.</p>
<p align="justify"><span style="text-decoration: underline;">- per la legge canonica</span> il matrimonio è un patto con cui l&#8217;uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e della prole, tra i battezzati elevato alla dignità di sacramento, che è regolato in conformità del concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.</p>
<p align="justify">Il matrimonio canonico è inscindibile quindi i pronunciamenti del giudice civile in materia hanno un&#8217;incidenza limitata agli effetti civili attraverso un iter complesso che passa dalla separazione personale ( che può essere giudiziale o consensuale ) e trovare il suo culmine nel divorzio.</p>
<p align="justify">Per ottenere lo scioglimento del vincolo sacramentale l&#8217;unica autorità competente è il Tribunale Ecclesiastico, il cui massimo organo è il Tribunale Apostolico della Rota Romana.</p>
<p align="justify">In quest&#8217;ultimo caso, lo psicologo chiamato ad esprimere il proprio &#8220;voto&#8221; non può prescindere dalla conoscenza della visione antropologica &#8211; cristiana del matrimonio.</p>
<p align="justify">Secondo il canone si devono distinguere tre presupposti fondamentali di incapacità che si potrebbero riferire al processo psicologico di formazione dell&#8217;atto umano: conoscere, decidere e realizzare; tenendo conto che le parti di questo processo sono tutte in relazione tra loro, potremmo parlare di un solo problema che coinvolge l&#8217;individuo.</p>
<p align="justify">Il testo del canone 1095 stabilisce una categoria concettuale generale che è <em>l&#8217;incapacità consensuale</em> e poi nei successivi numeri, definisce tre criteri per rilevarlo.</p>
<p align="justify">Le differenze tra ciascuno dei tre numeri del can. 1095 derivano dal diverso modo di produrre un difetto nella liberà volontarietà razionale del consenso matrimoniale, e questo difetto ne è il comune denominatore necessario per valutare l&#8217;incapacità.</p>
<p align="justify">Come psicologi non dobbiamo dimenticare la complessità dell&#8217;uomo nel suo agire concreto ed individuale, pertanto anche se dobbiamo ricondurre tutti i casi di incapacità nell&#8217;ambito delle tre figure del canone 1095 dobbiamo essere consapevoli delle innumerevoli particolarità che potrebbero presentarsi all&#8217;attenzione dei Tribunali Ecclesiastici.</p>
<p align="justify">Nella prassi forense canonica, il can. 1095 è un motivo di nullità frequentemente impiegato ma crea notevoli difficoltà in quanto l&#8217;incapacità consensuale può essere la risultante di malattie mentali propriamente dette o da gravi patologie, permanenti o transitorie ( paragrafo 1), da disturbi o anomalie che pur non classificate tra le malattie mentali sono comunque afferenti l&#8217;universo psichico del soggetto (paragrafi 2 e 3).</p>
<p align="justify">Per tutto ciò, la perizia dovrebbe essere tesa ad accertare, al momento della celebrazione del matrimonio, la presenza di un disturbo psichico ( nell&#8217;accezione più ampia del termine ) tale da rendere incapace il soggetto ad emettere un valido consenso matrimoniale.</p>
<p align="justify">La perizia deve contenere e riportare conoscenze medico &#8211; specialistiche che sono indispensabili per ricostruire e comprendere le cause che hanno generato l&#8217;incapacità ed il naufragio della convivenza coniugale. Lo psicologo deve perciò fare anche una ricostruzione cronologica del disturbo specificando se esso è antecedente o concomitante o posteriore alla celebrazione del matrimonio; lo stesso, dovrà specificare quanto il disturbo psichico ha influito sulle capacità cognitive del soggetto, nel rapporto di coppia, con lo specifico partner, e nella vita sociale.</p>
<p align="justify">La relazione peritale dovrà essere convincente e coerente affinché il giudice al momento dell&#8217;emissione della sentenza possa essere in grado di giustificarne l&#8217;accoglimento o il rigetto, totale o parziale, in base a tutte le risultanze istruttorie valutate nel loro complesso.</p>
<p align="justify">Per quanto concerne la <em>discretio iudicii</em>, i criteri del giudice e dello psicologo differiscono radicalmente: mentre lo psicologo si riferisce alla piena maturità del soggetto o alla scelta perfettamente libera, il giudice, pur non prescindendo dal criterio psicologico, adotta criteri morali e giuridici e si prospetta se nel caso, nonostante una certa immaturità, si abbiano elementi necessari perché questo atto umano in concreto, sia sufficiente a produrre quei determinati effetti giuridici.</p>
<p align="justify">E&#8217; importante sottolineare che lo psicologo è l&#8217;unico che possiede quelle particolari cognizioni tecniche che fungono da supporto della decisione del giudice (che rimane, comunque, &#8220;peritus peritorum&#8221;) ma altrettanto importante diventa osservare che se anche se l&#8217;immaturità affettiva,sempre più spesso viene riportata ai Tribunali Ecclesiastici come capo di nullità del matrimonio, essa può ottenere un effetto giuridico soltanto quando entra negli schemi di nullità dell&#8217;ordinamento canonico.</p>
<p align="justify">Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, ebbe a dire: &#8220;la realizzazione dell&#8217;unione coniugale,mediante il dono reciproco degli sposi, diventa possibile solo attraverso un continuo sforzo, che include rinuncia e sacrificio. Attraverso queste perizie si finisce per confondere una maturità psichica che sarebbe il punto d&#8217;arrivo dello sviluppo umano, con la maturità canonica, che è invece il punto minimo di partenza per la validità del matrimonio&#8221;.</p>
<p align="justify">Questa attenta e pungente osservazione deve spronare lo psicologo che si trova ad agire in questo campo particolare, ad adeguare la propria preparazione e le proprie conoscenze, mettendosi nella condizione di usare le competenze specifiche con intelligenza, ovvero rapportandole ai vincoli normativi ed operativi del settore, assumendosi delle responsabilità professionali senza perdere la propria identità.</p>
<p>Catia Corea</p>
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<p align="justify"><span style="text-decoration: underline;">Bibliografia</span></p>
<p align="justify">Amati Angelo: &#8220;Maturità psico-affettiva e matrimonio&#8221; , Libreria Editrice Vaticana</p>
<p align="justify">Bertini, &#8220;Il matrimonio come processo di evoluzione psichica&#8221;, 1972</p>
<p align="justify">C.J.C. : canone 1095 sul Consenso Matrimoniale</p>
<p align="justify">D&#8217;Auria Angelo: &#8220;Il matrimonio nel diritto della Chiesa&#8221;, LUP 2003</p>
<p align="justify">De Caro, &#8220;Trattato di psichiatria&#8221;, Ed. Minerva Medica,1980</p>
<p align="justify">DSM-IV -TR</p>
<p align="justify">Pompedda M. F., &#8220;Studi sul diritto matrimoniale canonico&#8221;, Giuffrè,1993</p>
<p align="justify">Stankiewicz Antoni: in &#8220;L&#8217;incapacità di intendere e volere nel diritto matrimoniale canonico&#8221;, Libreria Vaticana Editrice, 2000</p>
<p align="justify">&#8220;Allocutio ad Tribunal Romanae Rotae&#8221;, 5 febbr. 1987</p>
<p align="justify">&#8220;L&#8217;immaturità psico-affettiva nella giurisprudenza della Rota Romana&#8221;, Libreria Editrice Vaticana, 1990</p>
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