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	<title>Centro di Psicologia Legale &#187; Sicurezza</title>
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	<description>Avvocati, medici legali e psicologi al tuo servizio.</description>
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		<title>La procedura per la tutela e difesa delle madri esposte a rischi lavorativi</title>
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		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Ambrosetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti delle Donne]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[allattamento]]></category>
		<category><![CDATA[gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratrici]]></category>
		<category><![CDATA[maternità]]></category>
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		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Decreto Legislativo 151/2001 recante “Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità” impone al datore di lavoro (D.Lgs.645/98 e Legge 53/00 e D.Lgs.151/2001) di valutare i rischi anche in relazione alla gravidanza ed all&#8217;allattamento, ed  identificare i luoghi di lavoro “sicuri” ove  permettere alla donna in gravidanza di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1031" title="La procedura per la tutela e difesa delle madri esposte a rischi lavorativi" src="http://www.psicologialegale.it/wp-content/uploads/2009/01/immagine10.jpg" alt="" width="400" height="216" /></p>
<p>Il Decreto Legislativo 151/2001 recante “Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità” impone al datore di lavoro (D.Lgs.645/98 e Legge 53/00 e D.Lgs.151/2001) di valutare i rischi anche in relazione alla gravidanza ed all&#8217;allattamento, ed  identificare i luoghi di lavoro “sicuri” ove  permettere alla donna in gravidanza di continuare a svolgere la sua attività.</p>
<p>Tale tutela prevista dalla legge è rivolta a tutte le lavoratrici dipendenti, pubbliche e private, in formazione lavoro, part-time, socie di cooperative o di società, le utenti dei servizi di orientamento e formazione scolastica, universitaria, professionale.<br />
la lavoratrice, accertato lo stato di gravidanza  lo comunica al Datore di Lavoro con un certificato medico di gravidanza rilasciato su carta intestata del S.S.N a firma di un medico di una struttura pubblica o convenzionata con il S.S.N. <span id="more-1030"></span></p>
<p>Se lo spostamento non è possibile, il datore di lavoro avvia procedura di anticipo del congedo di maternità indirizzando la lavoratrice al Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) dell’A. ULss o alla Direzione Provinciale del lavoro competenti per il territorio dove ha sede l’azienda, con una dichiarazione scritta che deve contenere:<br />
I dati aziendali, i dati della lavoratrice, la mansione svolta ed i rischi connessi.<br />
Inoltre dovrà esplicare la non possibilità di spostamento in relazione all’organizzazione aziendale, indicando il relativo periodo. La lavoratrice dovrà presentarsi negli uffici sopraesposti con certificato del medico del S.S.N nel quale siano indicate l’epoca di gestazione e la data presunta del parto.</p>
<p>Se lo spostamento è possibile IL DATORE DI LAVORO</p>
<ol>
<li>segnala lo stato di gravidanza della dipendente alla Direzione e/o responsabile del personale, secondo le procedure adottate da ogni singola Azienda</li>
<li>informa la lavoratrice e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  sui rischi presenti sul luogo di lavoro; sulle attività che devono essere evitate, le precauzioni e i dispositivi di protezione individuale da utilizzare; sulle procedure aziendali esistenti a tutela della salute e della sicurezza della stessa e del nascituro; sulle norme di tutela di tipo amministrativo e contrattuale.</li>
<li>richiede ai Dirigenti o preposti con la collaborazione del Medico Competente, del Servizio di Prevenzione e Protezione, una valutazione delle attività che possono comportare un rischio per la signora in stato interessante e il nascituro per verificare il possibile mantenimento della lavoratrice presso la stessa UO con limitazioni o cambio della mansioni.</li>
</ol>
<p>Se la lavoratrice ha continuato a svolgere la sua attività e la gravidanza è proseguita senza complicanze, la dipendente può chiedere l’astensione dal lavoro in momenti diversi</p>
<ol>
<li><strong>Astensione anticipata</strong> che deve essere richiesta al DPL, entro i tre mesi antecedenti alla data presunta del parto, nel caso in cui si svolgano lavori ritenuti gravosi e/o pregiudizievoli in relazione all’avanzato stato di gravidanza. La DPL può, verificata la presenza delle condizioni citate, disporre l’astensione dal lavoro a partire da 3 mesi prima del parto.</li>
<li><strong>Astensione obbligatoria</strong> Ha una durata di cinque mesi, che possono essere così  distribuiti:
<ol>
<li>due mesi prima della data presunta del  parto e tre mesi dopo la data del parto;</li>
<li>un mese prima della data presunta del parto e quattro mesi dopo il parto (flessibilità dell&#8217;astensione obbligatoria). Questa opzione può essere richiesta dalla lavoratrice nel settimo mese di gravidanza consegnando un certificato rilasciato dal ginecologo del S.S.N. o con esso convenzionato.</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p>In caso di attività a rischio per l&#8217;allattamento questo periodo è prolungato sino a sette mesi dopo il parto. La lavoratrice può inoltrare la domanda al datore di lavoro entro il terzo mese di vita del bambino.</p>
<p><strong>ADOZIONI E AFFIDAMENTI (artt.26,27,31,36,37,45,50)</strong></p>
<p>Nel caso di adozione od affidamento di un bambino la madre può richiedere il periodo di astensione obbligatoria. Il congedo può essere richiesto dalla lavoratrice nel caso il bambino non abbia un età maggiore a sei anni e deve essere usato durante i tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva od affidataria.</p>
<p><strong>Si ricorda che</strong>:</p>
<ul>
<li>In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.</li>
<li>In caso di parto posticipato i conteggi di astensione obbligatoria post-partum,  partono dalla data effettiva del parto.</li>
</ul>
<p>Per quanto riguarda la retribuzione  le lavoratrici hanno diritto, fatto salvo diversa disposizione contrattuale, ad un’indennità giornaliera pari all’80 % della retribuzione.</p>
<ul>
<li>anche il lavoro notturno ( ore 24.6.00) è vietato dal momento dell’accertamento dello stato di gravidanza fino ad un anno di età del bambino. Inoltre che la lavoratrice non può essere obbligata a prestare lavoro notturno fino al compimento del 3° anno di età del bambino ( art. 53 D.lgs 151/01)</li>
<li>anche Il pendolarismo, nel caso di lunghi tragitti casa- lavoro, potrebbe costituire fattore di rischio, per cui è previsto l’anticipo di un mese el congedo di maternità ( art.17 DLgs 151/01.)</li>
</ul>
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		<title>Il nostro NO ai medici-spia</title>
		<link>http://www.psicologialegale.it/il-nostro-no-ai-medici-spia/2009/02/05/</link>
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		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 11:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott.ssa Carmen Pernicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti degli Immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[Carmen Pernicola]]></category>
		<category><![CDATA[emendamento]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[Kostas Moschochoritis]]></category>
		<category><![CDATA[Medici]]></category>
		<category><![CDATA[ostetriche]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Senato ignora l&#8217;allarme lanciato da medici, infermieri e ostetriche e approva, poche ore fa, il vergognoso emendamento della Lega al ddl Sicurezza che sopprime la norma che vietava ai medici di segnalare gli immigrati irregolari che chiedono assistenza al Servizio Sanitario Nazionale. L&#8217;emendamento sopprime il comma 5 dell&#8217;articolo 35 del decreto legislativo del 25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1034" title="medici-spia" src="http://www.psicologialegale.it/wp-content/uploads/2009/02/immagine.jpg" alt="" /></p>
<p>Il Senato ignora l&#8217;allarme lanciato da medici, infermieri e ostetriche e approva, poche ore fa, il vergognoso emendamento della Lega al ddl Sicurezza che sopprime la norma che vietava ai medici di segnalare gli immigrati irregolari che chiedono assistenza al Servizio Sanitario Nazionale.</p>
<p>L&#8217;emendamento sopprime il comma 5 dell&#8217;articolo 35 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, ossia il Testo unico di disciplina dell&#8217;immigrazione, che recita: &#8220;L&#8217;accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all&#8217;autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano&#8221;.<span id="more-1033"></span><br />
L&#8217;abrogazione del comma 5 lascia apre alla  possibilità concreta per l&#8217;immigrato irregolare di essere segnalato e/o denunciato da parte del personale sanitario contestualmente all&#8217;erogazione della prestazione sanitaria richiesta. Tale rischio non farà altro che accrescere paura e diffidenza  nell’immigrato privo di permesso di soggiorno e bisognoso di cure mediche, inducendolo a non ricorrere al Servizio Sanitario Nazionale e, di conseguenza, a ricercare pericolose soluzioni alternative.</p>
<p>&#8220;Siamo sconcertati per la scelta del Senato di aver consapevolmente ignorato il grido di allarme lanciato dagli ordini professionali di medici, infermieri e ostetriche e da centinaia di associazioni e rappresentanti della società civile&#8221;, ha dichiarato Kostas Moschochoritis, direttore generale di MSF Italia. &#8220;Una scelta che sancisce la caduta del principio del segreto professionale per il personale sanitario volto a tutelare il paziente come essere umano indipendentemente da ogni altra considerazione&#8221;.<br />
La norma è presente nel nostro ordinamento fin dal 1995, attraverso l&#8217;art. 13, proposto da una vasta area della società civile, del decreto legge n. 489/95. Il razionale della norma non è soltanto quello di fornire aiuto e cura agli immigrati irregolari, ma anche quella di dare piena attuazione all&#8217;art. 32 della Costituzione, secondo cui la salute è un diritto della persona tutelato dalle istituzioni, senza limitazioni di alcuna natura.<br />
Ci opponiamo con forza a questo emendamento e in generale al vergognoso disegno di legge Sicurezza, che prevede, tra l&#8217;altro, il pagamento di una tassa da parte degli immigrati che chiedono  il permesso di soggiorno e la legalizzazione delle cosiddette “ronde padane”, con l&#8217;auspicio che le tante voce infinitamente più autorevoli della nostra, che si levano da tempo dalle diverse comunità professionali e dalla società civile non restino inascoltate e inducano la Camera dei Deputati a rivedere la posizione già assunta dal Senato sul comma 5 dell&#8217;articolo 35 del Testo unico di disciplina dell&#8217;immigrazione.</p>
<p>Carmen Pernicola</p>
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