
Tale assistenza è garantita dalla legge n. 66/96 che stabilisce che quando si procede per reati sessuali commessi in danno di minorenni, l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall’autorità giudiziaria che procede.
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