Skip to content

>-<

Capacità di consenso al matrimonio

L’art. 84 del Codice Civile prevede che uno degli impedimenti per la contrazione del matrimonio è quello della minore età.
Al contempo, però, stabilisce che il Tribunale per i Minorenni, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può, con decreto emesso in camera di consiglio, ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.

L’autorizzazione a contrarre matrimonio può essere opposta con reclamo presso la Corte di Appello – Sezione per i minorenni, entro 10 giorni dalla sua comunicazione ai nubendi, ai loro genitori, al tutore e al pubblico ministero.

Necessiti di una valutazione di capacità di consenso del minore al matrimonio?
Compila il modulo per richiederci un preventivo di servizio. Ti risponderemo a stretto giro per farti conoscere la fattibilità e per fissare l’eventuale appuntamento.

Richiesta Servizio di Consulenza
  1. Richiesto
  2. Email valida
  3. Richiesto
  4. Richiesto
  5. Il consenso al trattamento dei dati è necessario al fine di accedere ai nostri servizi. I dati trasmessi saranno trattati con le garanzie di sicurezza e riservatezza previste dalla vigente normativa e non saranno in alcun modo ceduti a terzi.
 

cforms contact form by delicious:days

Posted in News dal Blog.

0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.