
L’art. 84 del Codice Civile prevede che uno degli impedimenti per la contrazione del matrimonio è quello della minore età.
Al contempo, però, stabilisce che il Tribunale per i Minorenni, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può, con decreto emesso in camera di consiglio, ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.
L’autorizzazione a contrarre matrimonio può essere opposta con reclamo presso la Corte di Appello – Sezione per i minorenni, entro 10 giorni dalla sua comunicazione ai nubendi, ai loro genitori, al tutore e al pubblico ministero.
Necessiti di una valutazione di capacità di consenso del minore al matrimonio?
Compila il modulo per richiederci un preventivo di servizio. Ti risponderemo a stretto giro per farti conoscere la fattibilità e per fissare l’eventuale appuntamento.
cforms contact form by delicious:days
Commenti recenti